Spettacoli e intrattenimenti dal vivo su piazza pubblica organizzati da privati con il patrocinio del comune

Salve
Anche se la variante delta contagia sempre di più di giorno in giorno, molti comuni pensano di essere indenni da tali contagi patrocinando o organizzando ogni sorta di manifestazione/evento come se la Pandemia non esistesse o fosse già finita.
Per cui ci occorre un chiarimento su quali sono le condizione affinché, in zona bianca, gli eventi in oggetto, si possano svolgere nel rispetto della vigente normativa anche di tema di pubblica sicurezza.
Ad esempio vero è :

  1. che gli spettacoli pubblici anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di un metro, che la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e che il numero massimo degli spettatori non può essere comunque essere superiore a 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso;
  2. vero è che dovendosi svolgere con posti a sedere quindi con lo stazionamento del pubblico necessita altresì conseguire l’autorizzazione di cui all’art. 80 TULPS ;
  3. vero è che se gli spettatori non superano le 200 unità, l’agibilità è sostituita da relazione di tecnico abilitato ma, tale relazione deve essere comunque trasmessa alla commissione provinciale/comunale sui pubblici spettacoli;
  4. vero è che per gli spettacoli che terminano prima alle ore 23:00 è sufficiente una scia ai sensi dell’art 38 bis DL 76/2020 (non deve trattarsi di spettacoli che richiedano la CPVLPS e fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto);
  5. vero è che trattandosi di attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical un’intrattenimento con DJ non rientra in tale fattispecie;
  6. vero è che se si superano le 200 persone o lo spettacolo si prolunga oltre le ore 24:00 necessita autorizzazione di cui all’art. 68 TUPLS;
  7. vero è che oltre le ore 24:00 necessita conseguire un’autorizzazione in deroga da rilasciarsi da parte del dirigente Suap preposto ai sensi e per gli effetti della normativa sull’impatto acustico;
  8. vero è che tale deroga non può essere concessa se a monte non vi è il parere favorevole dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente (Legge Regionale di riferimento);
  9. vero è che i balli anche se all’aperto sono comunque vietati?
  10. vero è che le manifestazioni dinamiche non sono ammesse?
  11. vero è che vanno comunque applicate a cura organizzatori le linee guida safety, security, piano sanitario e anti-covid 19.
    Grazie per la risposta

Troppe domande, resto sul sintetico…

L’art. 5 del DL 52/2021 si applica alle zone gialle. Nelle zone bianche si applicano solo le linee guida di cui all’ordinanza del Min. Salute del 29/05/2021

Sì, l’applicazione delle linee guida determinano l’applicazione dell’art. 80 TULPS fosse solo anche per le sedute

Diciamo di sì. La CCVLP ha anche funzione di controllo e poi lo afferma il d.lgs. n. 222/2016

Sì, l’art. 38-bis è vigente. Nei casi in cui occorra altra abilitazione di natura autorizzatoria A PARERE MIO, resta la SCIA che, però, diventa una SCIA condizionata. Questo dicono i principi del diritto di cui alla legge 241/90

Sono casi limite da sbrogliare a livello comunale. La dialettica motivazionale è un’arte che fa miracoli

Dipende dalle regole comunali. Il comune può applicare la SCIA comunque se, con atti di natura genarle, ha semplificato ulteriormente rispetto alla legge. Le dinamiche della sicurezza pubblica non sono correlate all’orario. Per le rilevanze acustiche c’è il collegato procedimento (autorizzatorio) della deroga acustica (SCIA condizionata anche in questo caso) e c’è la concessione di suolo pubblico

L’orario non è direttamente collegato alla necessità dell’autorizzazione. L’autorizzazione in deroga occorre se si superano i limiti a prescindere dall’orario. Dopo le 22 i limiti sono minori ed è più probabile che sia necessaria la deroga. In ogni caso (qua dipende dalle interpretazioni) la legge 447/95 parla di autorizzazioni “anche” in deroga, nel senso in derogo e non.

Dipende dalla LR. Per esempio, in Toscana vige la deroga semplifica senza parere ASL e la deroga non semplifica con parere ASL.

Dipende si vinci l’Europeo di calcio (scusa la battuta). In verità, l’art. 10 del DPCM 02/03/21 si applica alle zone gialle o peggiori. Nelle zone bianche non c’è il divieto ma resta la seguente disposizione: Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto

La safety e la security sono concetti sempre validi da applicare in modo “flessibile” a seconda dei casi. Lo stesso dicasi dell’Accordo della C.U. del 05/08/2014 (come recepito dalla Regioni)