Problematiche legate intrattenimenti musicali durante il periodo estivo

Pervengono ogni anno molteplici segnalazioni afferenti il disturbo delle quiete pubblica dovuto alle diverse attività di somministrazione di alimenti e bevande che allietano la clientela con varie forme di intrattenimento musicale spesso con volume eccessivo.
Queste attività presentano durante il periodo estivo una richiesta di autorizzazione acustica in deroga ai sensi dell’art. 17 della legge regionale lazio 18/2001 ma di fatto sono senza controllo. I controlli (rilevazioni) da quali Enti possono essere effettuati? Quali strumenti ha il sindaco a disposizione per poter contenere il fenomeno? Allego un’ordinanza emessa da un Comune di recente che il Sindaco vorrebbe adottare…ma ho delle perplessità …e vorrei una vostra opinione a riguardo
ordinanza Lipari.pdf (530,2 KB)

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L’ordinanza linkata, a parere mio personale, pare più un regolamento. Il sindaco può adottare ordinanze ma non esistono ordinanze “regolamentari”. Neppure si può dire che sia una contingibile e urgente. Vedi il TAR Toscana n. 388/2013 e poi 1150/2015

… In definitiva, deve concludersi per l’impossibilità di riportare la disciplina limitativa della vendita di bevande alcoliche alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali e quindi per l’incompetenza del Sindaco ad adottare i relativi provvedimenti; del resto, l’emanazione dell’atto impugnato non può neanche trovare giustificazione nella previsione dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione del carattere <> e non contingibile ed urgente del provvedimento (ed a questo proposito, il carattere strutturale del provvedimento non è certo escluso dal fatto che sia prevista una verifica in ordine all’efficacia della misura, una volta decorso un primo periodo applicativo, senza però che tale verifica esplichi effetto automaticamente caducativo dell’efficacia del provvedimento)…

… A quanto già rilevato nella precedente sentenza 7 marzo 2013 n. 388, la Sezione deve poi aggiungere l’ulteriore precisazione (resa necessaria anche dalle argomentazioni articolate in questa sede dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Firenze, successivamente esaminate) relativa alla necessità di riportare la disciplina limitativa della vendita di bevande alcoliche alla competenza del Consiglio comunale e non della Giunta; il carattere “stabile” della disciplina (evidente anche nel caso dell’ordinanza 31 dicembre 2014 n. 2014/00635) e l’indubbia attinenza alla regolamentazione generale dello svolgimento di attività economiche (come la vendita di bevande alcoliche) evidenziano, con sufficiente evidenza, come si tratti di disciplina di carattere sostanzialmente regolamentare, da attribuire alla competenza del Consiglio comunale, ai sensi della previsione dell’art. 42, 2° comma lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Alla fine siamo arrivati alla sentenza n. 243/2018, sempre sulla stessa questione, dove è stata ritenuto legittimo il regolamento consiliare in materia di polizia urbana relativo al centro storico unesco.

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Il problema rumore è l’accertamento. Nel Lazio è ARPA che lo fa e che offre supporto alle varie amministrazioni, soprattutto a quelle comunali. L’Amministrazione comunale deve fare da filtro ed è questa che attiva ARPA quando la situazione è fuori controllo. Prima di attivare ARPA, il comune può verificare la necessità di un’autorizzazione per deroga acustica e prevedere un contingenta,mento delle stesse autorizzazioni. Anche in questo caso lo strumento regolamentare può declinare meglio quello che già indica la legge statale e regionale.

Per ARPA si possono vedere pagine informative come questa: https://www.arpalazio.it/documents/20124/b06df591-1b3a-14dc-6cca-a52cb03e7984

Incollo una parte di linea guida emessa da ARPA Toscana (può andare bene anche per il Lazio)

Il Comune riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore e si attiva nella sua funzione di vigilanza e controllo nei modi seguenti:

1. effettua una verifica interna preliminare, anche con sopralluogo sul campo da parte degli uffici comunali competenti, che, sulla base delle autorizzazioni richieste, o di altre informazioni in suo possesso, porti ad una risposta ancora prima dell’attivazione del controllo strumentale;

2. effettua controlli circa il rispetto degli orari previsti dalle autorizzazioni e della attivazione di sorgenti non preventivamente dichiarate (tipico la diffusione di musica non citata nella VIAC o non prevista all’atto della richiesta di autorizzazione); una volta accertata la regolarità delle autorizzazioni possedute, presentate in relazione all’attività presunta disturbante, invita il titolare a verificare3, per proprio conto e immediatamente, i livelli di rumorosità di tutti gli impianti

utilizzati o dell’attività svolta nel suo complesso, fissando come termine temporale la prima data utile ad evitare il reiterarsi delle condizioni disturbanti;

3. procede all’attivazione di ARPAT per una verifica fonometrica attestante il superamento o meno dei limiti di legge qualora il presunto disturbante non accolga l’invito del Comune alla verifica di cui al punto 2 o qualora, dopo la verifica in proprio del titolare, persista il disagio segnalato;

4. richiede il deposito di una copia della relazione di misura firmata da un tecnico competente qualora le verifiche eseguite dal titolare accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità; in caso contrario, richiede il deposito del piano di bonifica acustica, corredato della relativa tempistica di intervento;

5. ordina la sospensione delle autorizzazioni in deroga concesse, fino alla realizzazione delle opere di cui al punto 4;

6. attiva il procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990, dandone comunicazione alle parti interessate; a seguito del ricevimento della relazione tecnica di misura di ARPA, nel caso essa attesti il superamento dei limiti, gestisce il procedimento sanzionatorio;

7. adotta provvedimenti accessori di diffida o emette un’ordinanza sindacale o dirigenziale che può includere un nuovo controllo di ARPAT4 per la verifica dell’efficacia degli interventi;

8. aggiorna l’archivio dei provvedimenti accessori emessi.


quando è verificato il superamento dei limiti, il Sindaco può agire sicuramente. Vedi qua:
20211218-Maccantelli-Omniavis_TG_ordinanza-rumore.pdf (228,1 KB)

e qua (il video): Sindaco ed ordinanze urgenti sul RUMORE - commento di Maccantelli (27/12/2021) - YouTube

Il problema rumore è l’accertamento. Nel Lazio è ARPA che lo fa e offre supporto alle varie amministrazioni, soprattutto a quelle comunali.

Non vi è dubbio che l’arpa da supporto, il problema è al contrario, almeno per la mia esperienza: nonostante provato l’inquinamento acustico dagli esponenti anche con videoregistrazioni, il Comune non dispone i controlli dell’arpa, espressamente richiesti. E l’arpa interessata rifiuta i controlli se non richiesti dal comune.

Tuttavia mi chiedo se si fa musica e/o si organizzano intratteniment/spettcoli, senza produrre all’Ente preposto dichiarazione o relazione di impatto acustico, istanze di deroghe etc. (tralascio le violazioni al TULPS e l’occupazione abusiva di suolo pubblico), c’è bisogno di fare misurazioni? non credo?

E allora perché difronte a reiterate violazioni non si intervenire con l’art. 9 della legge 447/1995, da subito?
E’ un optional? o una omissione? C’è in gioco la salute delle persone.

Non rispetti le regole? Per adesso ti ordino di non fare musica per una settimana e se non rispetti ciò, ti sospendo per alcuni giorni l’attività e se continui…

Quali responsabilità in capo alla P.A. in tal casi?

In un piccolo paese la musica, fuori controllo, di un DJ Set, per cinque sei ore di seguito, in pieno centro abitato è percepita da quasi tutti gli abitanti. (Anche dagli amministratori).

A volte è questo il problema: troppo permessivismo equivale ad incitare a non rispettare le regole a serio pregiudizio dei diritti altrui compreso quello di non vedersi minacciata la propria salute.
Il fatto è che in Italia l’inquinamento acustico è un fenomeno sottovalutato non c’è un’adeguata deterrenza sia in ambito penale che amministrativo, nonostante la cronanca ci insegna che il rumore intollarante porta le persone a compiere gesti gravi ed insani.

Perciò é un errore giustificare tutto con il “turismo”. Le affermazioni di un prefetto donna a proposito di turismo, che di seguito riporto, dovrebbero essere ascoltate da tutti: Svagarsi non in danno dei diritti di quiete, sicurezza, protezione dei giovani dalla degenerazione del divertimento ed a tutela degli interessi generali alla legalità. Tali interessi non possono essere messi in discussione perché non minano la libertà economica, ma l’esaltano, l’arricchiscono e ne allungano la vita. Sono questi valori non negoziabili, la cui tutela rafforza l’immagine di una vera e sana offerta turistica.

Scusatemi lo sfogo.

Io intervengo con la mia esperienza avendo lavorato per tanti anni all’ufficio ambiente. Premetto che è noto che tutte le Arpa di fronte alla segnalazione di inquinamento acustico da parte di 1 cittadino (o 1 famiglia di cittadini) non esce per i controlli neanche se glielo chiede il Comune perchè la giurisprudenza ha chiarito che l’inquinamento acustico deve essere “sentito” da più persone. Il Comune però può:

  • chiedere al pubblico esercizio in questione di presentare la documentazione di impatto acustico a firma di tecnico in acustica abilitato (poi molti titolari dei bar presentano una dichiarazione che rispettano i limiti acustici del piano di zonizzazione se è stato approvato );
  • far fare delle verifiche alla Polizia Locale (i famosi “accertamenti di primo livello”). Se la Polizia Locale effettivamente durante più sopralluoghi conferma che il rumore è superiore ai livelli previsti per quella zona può sanzionare ai sensi del regolamento specifico (ci sarà un regolamento sulle attività rumorose o un regolamento di polizia urbana).
  • l’ ufficio competente della P.A. (di solito ufficio ambiente) può emettere una diffida a rispettare i limiti acustici, poi può inviare un avvio di procedimento per un contradditorio tra le parti e per ultimo una ordinanza di cessazione dell’attività rumorosa;
    La sanzione della L. 447/95 va effettivamente supportata da rilevazioni fonometriche che fa l’Arpa oppure un tecnico in acustica abilitato pagato dal Comune (non lo fa mai nessuno).

L’alternativa per gli esponenti è seguire il percorso civile. La procedura amministrativa - attraverso il Comune - per chi è disturbato è sicuramente più tortuosa ma gli atti si possono emettere… basta che qualcuno nel tuo Comune li firmi, se vuole tutelare i cittadini. Se poi non c’è la volontà politica o dirigenziale allora è un problema ma l’omissione di atti è sempre dietro l’angolo .

“Far fare delle verifiche alla Polizia Locale (i famosi “accertamenti di primo livello”). Se la Polizia Locale effettivamente durante più sopralluoghi conferma che il rumore è superiore ai livelli previsti per quella zona può sanzionare ai sensi del regolamento specifico (ci sarà un regolamento sulle attività rumorose o un regolamento di polizia urbana)”… questo è il punto… può farlo la polizia locale dotata di uno strumento di rilevazione? o necessariamente deve farlo l’ARPA?..Mi è stato risposto solo l’ARPA!

Potresti renedere disponibili per una condivisione gli atti che adotti (diffida, avvio del procedimento e ordinanza)…Grazie

Ci sono Uffici di polizia locale strutturati e muniti di apposito strumento di rilevazione. Vedi Comune di Genova:

In alcuni regolamenti comunali viene indicato che il Comune può avvalersi, per i rilievi, sia di Arpa che di tecnici in acustica (nei comuni piccoli la polizia locale non acquista uno strumento).

Io, dato che avevo Arpa poco collaborativo, applicavo i regolamenti comunali (oltre che le leggi regionali del veneto e specifiche linee guida) quindi, ripeto, diffida, avvio proc., ordinanza) e nel 99% dei casi il locale si adeguava o limitava gli intrattenimenti ma anche su questo punto è il Comune che deve dotarsi di regole chiare.

Scusami, non credo si possa parlare di volontà politica ma di mancata applicazione di norme. Inoltre se è vero che le violazioni ai limiti differenziali ed assoluti prodotte dalla sorgente rumososa, si riscontrano con i rilievi fonometrici, è altettanto vero che per l’assenza di dichiarazione/relazione di mpatto acustico o di autorizzazioni in deroga o di P.S., non necessita alcun rilievo tecnico; è un dato oggettivo per cui si sanzione per l’assenza.
Infine appena possibile ti invierò una sentnza, se non sbaglio della Cassazione, nella quale viene ribadito che si procede anche se a lamentarsi (e non è il mio caso) è una sola famiglia. Concordo che l’azione civile è la migliore soluzione anche perchè come ho detto la sanzione penale non ha deterrenza, mentre quelle am.ve sicuramente più efficaci sovente non vengono adottate.

La Polizia Locale è Polizia Giudiziaria e può avvalersi di un ausiliario di P.G. per compiere accertamenti tecnici.

Le Arpa non scrivono mai ufficialmente “non esco per fare i rilievi perchè c’è un solo esponente” ma qua in Veneto continuano a scrivere “fate gli accertamenti di primo livello”, “delegate un tecnico in acustico” e quindi di fatto escono solo in casi dove a lamentarsi ci sono varie famiglie o gruppi di persone (questa è la mia esperienza). Sono d’accordo che la polizia locale può compiere accertamenti tecnici ma deve avere gli strumenti per poi, eventualmente, sanzionare e se la parte politica non approva i regolamenti avete poco margine … intendevo questo.

Scusami Roberta ma ci sono le leggi che gà disciplinano la materia . Basta solo applicarle.
Ripeto non sempre sono necessarie le misurazioni. Contestare ad esempio un 659 c.p. ogni volta che si configura e poi procedere con il sequestro preventivo 321 c.p.p. della strumentazione. Anche questa sarebbe una soluzione vogliamo dire un’estrema ratio?

Occorre la competenza tecnica. Può farlo un agente di polizia municipale se opportunamente formato e riconosciuto formalmente come tecnico competente in acustica.

Non mi devi chiedere scusa. Il confronto è sempre utile e questa community aiuta anche a riflettere.

Non ha importanza se l’agente/ufficiale di Polizia Municipale non abbia competenze tecniche, ma è sufficiente che egli si avvalga ,attraverso una nomina, di un ausiliario di P.G. (art. 348 c.p.p.), ossia un tecnico in acustica, iscritto all’albo. Non è necessario che appartenga all’arpa. Dobbiamo ricordarci che, spesso, l’intensità sonora fuori legge è il preludio al disturbo della quiete pubblica.

La strada dell’azione penale è possibile. Il reato di cui all’art. 659 cp è procedibile d’ufficio. In questo caso, però c’è di mezzo un giudice. In questo ambito la giurisprudenza (assai copiosa) si basa sul concetto di normale tollerabilità che può prescindere dalle misurazioni fonometriche. Possono bastare prove oggettive che il rumore è stato in grado di disturbare la pubblica quiete. Nella pratica, l’Amministrazione comunale cerca di intervenire in via Amministrativa. Non vedo percorribile la strada della notizia di reato senza azioni amministrative.

Sulla relazione fra le varie ipotesi amministrative o penali puoi vedere molte recenti sentenze. Copio/incollo un pezzo della sentenza della cassazione penale 34920/2015 (ce ne sono molte altre):

in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi il superamento dei limiti, massimi o differenziali, di emissione del rumore fissati dalle leggi e dai provvedimenti amministrativi; B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. peni, qualora i rumori idonei a turbare la quiete pubblica provengano da condotte che eccedano le normali attività di esercizio, ossia non siano strettamente connessi o necessari all’esercizio dell’attività autorizzata; C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quella relativa ai valori limite di emissione sonora stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995

Esatto. L’elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo arrecato alle stesse. Difatti si parla di reato di pericolo e non di danno, desunto dalle analisi di diversi dati fattuali come l’ubicazione della fonte sonora, rumore di fondo, emissione costante, luogo densamente abitato.
Per ciò una prova oggettiva a mio avviso è diffondere musica all’aperto a tarda notte in pieno centro abitato; suonare senza dichiarazione di impatto acustico, senza deroghe .
Quindi se diffondi musica all’aperto a tarda notte e non hai prodotto dichiarazione o relazione di impatto acustico, nè hai chiesto alcuna deroga e per di più sei recidivo, allora amministrativamente ti sospendo l’attività e penalmente ti denuncio per disturbo alla quiete pubblica. Non c’è bisogno di alcun rilievo fonometrico. Detto ciò la domanda é: perchè questo non viene attuato?

Le cose spesso non sono così nette. Il problema spesso è legato agli schiamazzi più o meno tollerabili, a ore più o meno ragionevoli, in luoghi che sono deputati proprio a quello (piazze cittadine). In questi casi entra in gioco il tentativo di mediazione o l’azione amministrativa nel ceracre di limitare la vendita di alcolici oppure di limitare gli orari di alcuni bar. Difficile trovare, in questi casi, gli estremi per una denuncia a cuor leggero

Una soluzione dovrà essere pur trovata.
Aggiungo solo questo : tra qualche settimana nei pressi di casa sulla piazza pubblica antistante si esibirà un dj set che suonerà almeno fino alle due di notte con volume alle stelle o per meglio dire intollerante.
Perchè non si fa suonare il dj a mare o dove non reca disturbo? Può un bar essere autorizzato più volte a fare questi spettacoli in pieno c.a.? Si consideri poi che per emulazione tali spettacoli/intrattenimenti vengono organizzati e svolti anche da altri bar della piazza.
Perciò per l’ennesima volta sarò costretto a portare alcuni miei fmiliari anziani a dormire in una casa altrove ubicata di un parente. E se non avessi questa possibiità dovrei ricorrere ad un albergo? E’ giusto questo o è una violenza privata legalizzata o permessa?

Non saranno nette ma il fatto è che la gente sopporta e sopporta, sin quando poi un bel giorno, non ne può più. - Ripeto è un errore sottovalutare le conseguenze a cui può portare l’essere esposti ad un rumore intollerante. E questo, secondo me, nonostante le cronache siano chiare, non si è o non si vuole ancora capire. Non si è capito che non tutti si è disposti a lasciare casa o possono permettersi di lasciare casa ed allora…

Se la P.A. è inadempiente davanti a violazioni di norme che prevedono l’obbligo di presentare documentazione di previsione di impatto acustico (art. 4 DPR 227/2011 e art. 8/2° comma L. 447/1985) e la musica diffusa dal pubblico esercizio produce disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, è ovvio che la denuncia ex art. 659 c.p. può essere presentata anche dal privato o dai privati disturbato/i.

Denuncia non solo nei confronti di chi materialmente diffonde la musica che reca disturbo, ma ANCHE a carico dei funzionari della P.A. che di fatto lo hanno consentito (“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, art. 40 c.p.).

Se è documentata l’inadempienza dei pubblici funzionari davanti a violazioni di norme DALLE QUALI NON RESIDUINO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ (e l’obbligo di presentare documentazione di previsione di impatto acustico non consentirebbe discrezionalità), a loro carico può sussistere anche l’ipotesi di reato di abuso d’ufficio.

Senza parlare del fatto che la musica prodotta con modalità e livelli da discoteca non è più musica di “allietamento”, ma diventa “pubblico trattenimento” soggetto a licenza ai sensi del TULPS a prescindere dall’effettiva attività di ballo da parte del pubblico.

E’ evidente che a corredo della denuncia deve essere presentata la documentazione più ampia possibile: riprese video, corrispondenza preliminare e conseguente tra i soggetti disturbati e la P.A., certificati medici relativi agli eventuali effetti dell’inquinamento acustico subito, raccolta di firme e di testimonianze di altri vicini disturbati dalla musica, ecc.

Nulla vieta, poi, che il privato disturbato intenti, contestualmente alla denuncia penale, anche una causa civile ex art. 844 c.c. nei confronti di chi diffonde la musica, chiedendo al giudice il ricorso ad un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

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