Produzione e rivendita pane az. agricola/agriturismo

Buonasera,
un’impresa individuale, az. agricola con attività primaria ateco 01.5 (coltivazioni agricole) e secondaria 56.10.12 (agriturismo) nonché bar ed edicola (in altra sede)…insomma chi più ne ha più ne metta, ha presentato una scia per “vendita pane autoprodotto in agriturismo con distribuzione presso attività commerciali al dettaglio (con mezzo idoneo)”.
Due cose non sono chiare:

  1. l’az. agricola/agrituristica non sarebbe tenuta alla vendita dei propri prodotti (tra cui il pane derivato dalle farine autoprodotte dall’imprenditore…il che andrebbe sempre verificato!) in sede?
  2. non credo sia possibile rivendere pane in un bar, o sbaglio? …la rivendita del pane rientra nella categoria ateco 47.24, anche perché presumo debbano essere rispettate norme igienico-sanitarie differenti rispetto ad un mero bar.
    Ringrazio anticipatamente.

Non ci vedo molto chiaro. L’azienda agricola non è tale se è un’azienda commerciale (bar / edicola). Vedi l’art. 2135 cc. Forse saranno due aziende che fanno capo a uno stesso soggetto. In ogni caso, ai nostri fini non è un aspetto significativo.

Per la precisione, il pane è prodotto in azienda. L’agriturismo non è che un’attività accessoria/connessa agricola al pari della manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Non so se ho capito bene la domanda ma il fatto che l’azienda produca alimenti, anche manipolati, e le venda all’ingrosso è la cosa più normale del mondo. Non ci vedo nulla di strano. Pensa a un’azienda agricola che produce prosecco e lo vende a tutti i bar del mondo.

Se si tratta di vendita all’ingrosso non sono previste procedure. Si può fare in ogni dove. Se fosse vendita al dettaglio, si applicherebbe la comunicazione (nei casi previsti) di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001. Tutto questo al netto della notifica ex Reg. CE 852/04, ma questa è un adempimento eventuale connesso al fatto che si tratta di alimento.

La vendita diretta agricola è ammissibile in sede o in altro luogo o con consegna presso i rivenditori.

Vedi qua per altri approfondimenti:

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grazie infinite per la puntuale risposta come sempre!

Dopo aver letto la tua risposta sono andato alla ricerca della citata sentenza, ma prima di rispondere all’azienda ho preferito approfondire sia con il SIAN competente, sia ricercando altri articoli:

  1. il SIAN ha già autorizzato alcune strutture (agriturismo) alla rivendita di prodotti finiti derivati dalla trasformazione di quelli agricoli (salsa, pasta fresca…), dal canto loro l’unica contestazione al fatto di specie è il luogo della rivendita, ossia:
  • l’agriturismo deve rispondere dei requisiti igienico-sanitari per la panificazione e questa se svolta per la rivendita deve, necessariamente, essere effettuata non in contemporanea con l’attività di ristorazione (es. 1 giorno a settimana la cucina viene utilizzata per quel tipo di attività non interferendo con l’altra); :thinking:

  • la sede di vendita deve essere, ovviamente, la sede di produzione e non altro “punto vendita” della stessa ditta individuale, poiché a quel punto si dissocia di fatto dall’attività di imprenditore agricolo;

  1. a seguito della sentenza del TAR è stato promosso ricorso al Consiglio di Stato il quale non si è espresso in materia poiché questo è stato incentrato su disposizioni normative non più attive, ribadendo inoltre che il MEF ha annoverato la produzione di pane come attività connessa a quelle tipicamente agricole ( Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Atto Normativo ), evidenziando inoltre come il ricorrente (ass. panificatori) non abbia dimostrato il danno ricevuto dal regime anticoncorrenziale venutosi a formare per via del differente regime fiscale applicato alle categorie interessate.

Allego anche l’articolo di seguito dove è possibile trovare la sentenza del Cds del 2022

a questo punto desumo che sia possibile per l’imprenditore agricolo produrre del pane (ammesso che venga prodotto con il grano derivante dalla coltivazione del proprio fondo, a questo punto mi sorge il dubbio qualora vi sia un controllo da parte delle autorità competenti sul da farsi) e rivenderlo in loco, vale a dire in luogo attiguo al proprio fondo.

Rinnovo quanto detto nel post della sentenza del TAR. Da un punto di vista amministrativo non c’erano dubbi neppure dopo la sentenza del TAR. La questione era fiscale. Da un punto di vista amministrativo possono dare una mano le risoluzioni del MiSE (oggi non più MiSE) che vedo attività connessa la vedita di prodotti manipolati provenienti dalle coltivazioni aziendali. La vendita del pane, quindi, è ammissibile in ogni caso come attività agricola ex art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 (se al dettaglio). L’art. 4 citato dispone, fra le altre cose:

comma 8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Se vendita all’ingrosso, a parere mio, nulla ambia.

Resta inteso, naturalmente, che dovranno essere rispettati i requisiti igienico-sanitari ma questo è scontato

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