Pubblici spettacoli - Manifestazioni temporanee con partecipanti fino a n. 200

Buongiorno,
come consigliate di gestire una SCIA pervenuta per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo fino a 200 persone su aree all’aperto escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 (prevenzione incendi) in quanto senza strutture per lo stazionamento del pubblico, se alla SCIA è allegata una relazione tecnica in cui si prevede affollamento massimo di n. 1.400 persone?

Se è esclusa dal campo applicativo dell’art. 80 TULPS allora non ha senso parale di capienza: manca la superficie circostritta necessaria a calcolare un densità e una capienza. Manifestaizoni temporanee non sono mai soggetto alla prev. incendi ai sensi del DPR 151/11

Vedi qua: Manifestazioni all'aperto e agibilità ex art. 80 TULPS

In alternativa, o la dichiari improcedibile diffidando dall’eserciare l’attività: occorre una doemnda di autorizzazione. Oppure, siamo nel campo dell’art. 38-bis del DL 76/2020.

Vedi qua per un primo commento che feci all’epoca:

Vedi qua per la proroga fino al 31/12/22: Semplificazione ex art. 38 - bis D.L. 76/2020

POI 31/12/2023

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Fatto sta che il tecnico ha calcolato la densità in base alle piazze e vie (aperte) in cui si svolgerà la manifestazione. Il mio dubbio è se è corretto usare SCIA per spettatori sotto i 200 quando non c’è stazionamento del pubblico e non è possibile gestire il numero delle persone partecipanti alla manifestazione. Sicuramente non interviene la commissione ma in questo caso la manifestazione è soggetta a Scia o autorizzazione?
La Scia semplificata per 1000 spettatori tra l’altro non è possibile usarla perché l’area è soggetta a vincoli.

La SCIA semplicata resta tale anche se ci sono vincoli. Al più, occorrerà una preventiva autorizzazione alla rimozione del vincolo.

Se si avalla l’ipotesi dei luoghi non recitanti ecc, allora non si applica l’art. 80 TULPS. Al più si applica l’art. 68 quando l’organizzazione è qualcosa di imprenditoriale altrimenti neppure quello. Se imprenditoriale puoi interpretare i “partecipanti” indicati dall’art. 68 come qualcosa a prescindere dalla capienza formale: assisteranno in modo diffuso più di 200 persone, ergo si applica l’autorizzazione. Sono i problemi interpretativi di una normativa fallace e anacronistica

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Sarei tentato a proporre richiesta occupazione suolo pubblico per svolgimento manifestazione (altri enti interessati: questura/carabinieri/polizia locale) e allegata tra l’altro relazione security e safety.
Purtroppo il funzionario SUAP a volte diventa un alchimista della normativa

Potresti farlo. Spesso accade con gli eventi paesani realizzati dalle varie ProLoco per le vie cittadine senza aree specifiche per il PS recintate (cone un dentro e un fuori). La concesisone di suolo pubblico, la comunicazione 118 come da recepimento regionale (Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 -Rep. Atti n. 91 -tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee d’indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”) e la safety e security (che ci sta sempre bene) nonché le autorizzazione per impatto acustico, possono benissimo assolvere alla tutela dell’interesse pubblico correlato :slight_smile:

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Esattamente…proprio proLoco. Grazie per aver condiviso con me la questione.