Qualifica professionale estetista in Toscana

Buongiorno, vi pongo i seguenti quesiti.

Un’impresa artigiana individuale che esercita attività di estetica può assumere un dipendente che svolge tale attività ma che non ha ancora conseguito la relativa qualifica professionale?

Qual è la struttura regionale competente richiamata dal comma 3bis articolo 10 della LR 28/2004 che accerta l’attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della medesima qualifica?

La legge 1/90 è ancora applicabile nel territorio della Regione Toscana?

Grazie.

E’ una vecchia diatriba ma, a parere mio, non ci sono problemi. Il periodo di “attività lavorativa qualifica a tempo pieno” è un mezzo per arrivare al requisito, quindi sarebbe un paradosso non poter assumere. Va da sé che il dipendente dovrà avere un inquadramento di base. Incrocia con l’art. 4 della legge 1/90: "i soci ed i dipendenti che esercitano PROFESSIONALMENTE l’attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione. La chiave di lettura, sempre a parere mio, sta in quel “PROFESSIONALMENTE”.
In altre parole, se Tizio è assunto per “attività lavorativa qualifica a tempo pieno” ma poi non fa mai il corso e non arriva alla qualifica, che cosa succede? Dovrebbe essere licenziato? Direi di no, il RT verificherà sempre il suo lavoro e, per contro, il soggetto non potrà lavorare in assenza del RT.

Credo il riferimento sia alla Scuola accreditata / commissione d’esame che poi conferisce al soggetto la qualifica a seguito dell’esame teorico pratico.

Non è applicabile
Relativamente alla definizione della qualifica è lo Stato che deve prevedere ciò che è necessario
vedi qua:

Grazie della risposte.
Ti chiedo quindi un chiarimento in merito a quello che dice l’articolo 85 comma 1 del dpgr 47/R /2007 secondo cui la qualifica professionale di base di estetista si acquisisce al termine di un periodo non inferiore a 3 anni in qualità di dipendente o collaboratore familiare ecc.
Ovvero se seguendo questa modalità ottengo lo stesso tale qualifica, evitandomi quindi la frequentazione del corso e il superamento di un esame teorico pratico.
Grazie.

La regione toscana ha voluto declinare meglio il discorso della qualifica dividendo fra qualifica per l’esercizio autonomo e qualifica per l’attività professionale come dipendente. Per fare il dipendente puoi sicuramente aderire all’art. 85, comma 1, lett. c) del DPGR citato: continuare a fare il dipendente. La Toscana, in pratica, ha cercato di esplicitare, pur non potendo stravolgere l’impianto statale (vedi post che hi linkato), quello che dicevo anche io e cioè: ma se tizio si fa assumere e lì resta a vita senza effettuare l’esame teorico pratico, a che punto dovrebbe arrivare un vigile urbano a mandarlo via? Non esiste, lui può retare lì.

In altre regioni il ragionamento non cambia (si può fare uguale) ma non si trova questa specificazione nella relativa norma regionale