Silenzio inadempimento

Buongiorno,
Il silenzio inadempimento (e quindi ricorso al Tar) si ha quando anche il responsabile sostitutivo del procedimento rimane inerte, oppure quando è ormai trascorso il termine dei 20 giorni e non si può più ricorrere al resp. sostitutivo?
Grazie infinite per le vostre utili risposte.
Fabio

Buonasera Fabio.

Si rendono indispensabili dei chiarimenti preliminari.

  1. La legge tutela il cittadino contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, prevedendo e attribuendo specifici poteri sostitutivi, disciplinando il risarcimento del danno causato dai ritardi della PA o da suoi provvedimenti illegittimi ecc… È stato anche introdotto il cosiddetto “silenzio assenso”, dando la possibilità al cittadino di ottenere un parere favorevole dalla PA nel caso in cui questa non si esprima nei termini. Esistono però altri tipi di “silenzio”, quali il “silenzio rigetto” e il “silenzio inadempimento”.
    Quest’ultimo è la forma di silenzio più comune, secondo cui l’amministrazione non intende né accettare né rifiutare la domanda, ma è semplicemente inadempiente.

  2. Per quanto concerne il c.d. potere sostitutivo in caso di inadempimento, l’art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 (introdotto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012, modificato dall’art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012 e più recentemente dalla legge n. 108/2021 di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni bis) stabilisce che “L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria".

La modifica del 2021 prevede un rafforzamento del potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione. Con una modifica all’articolo 2 (legge 241/90), si aggiunge infatti la possibilità da parte dell’organo di governo di individuare il soggetto sostitutivo non solo nell’ambito delle “figure apicali” dell’amministrazione ma anche in “una unità organizzativa”.

Il comma 9-ter dell’art. 2 stabilisce, poi, che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”.

  1. La Legge n. 15/2005 ha introdotto una importante novità in materia di poteri del giudice amministrativo, stabilendo che questo possa conoscere della fondatezza dell’istanza. Questo vuol dire, in sostanza, che il T.A.R., in un ricorso avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, non solo può intimare alla stessa di provvedere, ma può pronunciarsi sull’istanza decidendola nel merito. Questo però può avvenire solo in casi particolari, ossia nei casi di attività “vincolata” della pubblica amministrazione . Si tratta di tutti quei casi in cui l’amministrazione decide applicando meccanicamente le leggi al di fuori dalla propria discrezionalità amministrativa.
    I ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d’appello si seguono le stesse regole.
    In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

**Concludendo e rispondendo al suo quesito: **

**L’istante può richiedere l’intervento del responsabile sostitutivo decorsi i termini previsti per la conclusione del procedimento, in tal caso: decorsi infruttuosamente quelli previsti per l’esercizio del potere sostitutivo (pari alla metà di quelli ordinari) può ricorrere al TAR.
Se, invece, non si attiva al riguardo deve impugnare considerando come dies a quo quello ordinario della scadenza per la la conclusione del procedimento.

Saluti

Simona