Regolamento di igiene in materia di alimenti e bevande

approfondico un po’ così riuso il post per altre occasioni.

Ho riportato un pezzo di una circolare dell’epoca ma oggi sono principi assodati. La circolare è la DGR n. 470/2007 della Toscana. Le circolari sono solo ricognitive. I principi sono definiti dal c.d. “pacchetto igiene”. Vedi, ad esempio l’art. 17, 18 e 19 del Reg. CE 178/2002. Vedi anche art. 3 e 4 del Reg. CE 852/04.

Riassumendo si può dire che la normativa CE introduce i principi di responsabilità e di flessibilità propri del metodo haccp che sono in contrasto che le prescrizioni aprioristiche dei reg. di igiene. Ricordo che una volta andava di moda stabilire i mq delle cucine nelle due casistiche: solo primi piatti oppure primi e secondi piatti (che, poi, uno che faceva solo i secondi?). Adesso direi che dipende da ciò che l’OSA reputa sufficiente analizzando, con fare scientifico, il suo processo produttivo e confrontandolo con i principi di cui al reg. CE 852/04 e, in particolare, di cui agli allegati allo stesso.

Vedi pagine come questa:

C’è da aggiungere anche che il Reg. CE è una fonte normativa gerarchicamente superiore anche alla legge nazionale. I regolamenti comunali diventano automaticamente incappiabili là dove in contrasto con le disposizioni ma anche con i principi della norma europea.

Vedi le linee guida della commissione europea:
guidance_doc_8522004.pdf (810,4 KB)


la LR, come tutte le norme, deve essere interpretata secondo il tenore letterale ma anche secondo logicità. é chiaro che la LR non può mettersi in contrasto con il Reg. CE? e poi una norma che ha a oggetto il commercio…

I requisiti dell’art. 49 sono requisiti di qualità funzionali a sintonizzare le aperture di nuovi esercizi con le esigenze di tutela urbana. I principi sono espressi al comma 1 dello stesso articolo. La materia igienico-sanitaria può essere funzionale a questo in un determinato contesto urbano. Sicuramente non in accezione di disciplina sanitaria sulla produzione infatti non sono ammissibili per gli esercizi indicati al successivo art. 53.