Buonasera, nel nostro Comune devono aprire uno studio professionale di Yoga e Pilates. Ho già visto che tali discipline sono di libero esercizio, pertanto non occorre una scia o un’autorizzazione. Mi è venuto però un dubbio circa i requisiti igienico sanitari dell’immobile: appurato che catastalmente e urbanisticamente è a posto, servono anche ulteriori caratteristiche tipo esistenza di uno spogliatoio, particolari metrature, ecc…? Devo per caso informarmi presso l’Asl?
Grazie fin da ora per la risposta.
Requisiti per l’Immobile di uno Studio di Yoga e Pilates
CONTENUTO
Aprire uno studio di yoga o pilates richiede una serie di considerazioni legate alla scelta dell’immobile. È fondamentale che lo spazio sia facilmente accessibile e visibile, preferibilmente situato in una zona centrale, come nelle vicinanze di uffici o aree residenziali ad alta densità. Questa posizione strategica non solo facilita l’accesso ai potenziali clienti, ma contribuisce anche a massimizzare i ricavi.
La dimensione dell’immobile deve essere adeguata per ospitare corsi multipli. È consigliabile avere un soffitto alto e rinforzato, in particolare se si intendono utilizzare attrezzature come le amache antigravity, che richiedono ganci e molle d’acciaio per il loro corretto funzionamento. È importante notare che l’immobile non deve essere praticabile all’aperto o in contesti domestici, per garantire un ambiente professionale e sicuro.
I costi principali da considerare includono l’affitto, l’allestimento e le utenze. È cruciale evitare location inadatte che potrebbero limitare il numero di iscritti e, di conseguenza, i ricavi.
Inoltre, è necessario rispettare le norme igienico-sanitarie. Secondo il Decreto Ministeriale 18 novembre 1975, è richiesta una superficie minima di 12 mq per utente. I pavimenti devono essere lavabili e l’immobile deve garantire un’adeguata aerazione e ventilazione, come stabilito dalla norma UNI 10746. È altresì obbligatorio garantire l’accessibilità per le persone con disabilità, in conformità con la Legge 13/1989. Prima di avviare l’attività, è fondamentale verificare la necessità di presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso l’ASL e il Comune.
CONCLUSIONI
La scelta dell’immobile per uno studio di yoga o pilates è un passaggio cruciale che influisce non solo sulla legalità dell’attività, ma anche sul suo successo commerciale. È essenziale considerare attentamente le normative vigenti e le caratteristiche strutturali dell’immobile per garantire un ambiente sicuro e accogliente per i clienti.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle normative relative agli spazi pubblici e privati è fondamentale. Comprendere i requisiti per l’apertura di attività come studi di yoga e pilates può fornire un vantaggio competitivo nei concorsi e nelle posizioni legate alla pianificazione urbana e alla salute pubblica.
PAROLE CHIAVE
Yoga, Pilates, requisiti immobile, norme igienico-sanitarie, SCIA, accessibilità, dimensione, affitto.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Ministeriale 18 novembre 1975
- UNI 10746
- Legge 13/1989

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Sono di libero esercizio le c.d. discipline del benessere / bio-naturali perché non disciplinate. In quanto non disciplinate, appunto, non possiamo rilevare norme che impongano determinati requisiti di esercizio. Alla fine, occorre che i locali siano agibili, compatibili con la destinazione d’suo richiesta dal Comune e in regola con i requisiti illumino-tecnici previsti per i locali con presenza prolungata di persone.
Detto questo, occorrerebbe poi vedere nel concreto che cosa significa yoga o pilates. Il pilates, infatti, potrebbe essere un’attività tipica delle palestre: attività motoria ricreativa. Il problema è sempre quello di trovare una linea di confine dato che mancano definizioni legali. Immagino che il pilates e lo yoga possano essere fatti in diversi modi. Ci sarà il modo più filosofico e quello più ricreativo.
Per esperienza ho notato che sotto l’indicazione del pilates sono svolte attività del tutto motorie ricreative con musica ecc. A parere mio, in questi casi, è una palestra.
Vare regioni hanno provato a disciplinare le c.d. discipline boi-naturali ma la Corte Costituzionale, quando attivata, non potuto fare a meno di arrivare sempre alla stessa conclusione: la potestà legislativa delle regioni in materia di «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione che recano i singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenza n. 319 del 2005).
Vedi qua per ulteriori chiavi di lettura: Attivita' motoria