Responsabilità civile e amministrativa -DUBBIO

Premesso che nel libro Simone viene detto che:

  • la responsabilità CIVILE verso la PA deriva da attività colpose o dolose dell’impiegato che arrechino un danno patrimoniale alla PA (responsabilità contrattuale che deriva dal mancato adempimento di obblighi e doveri che l’impiegato ha nei confronti dello stato)

-la responsabilità amministrativa è quella in cui incorre il dipendente pubblico qualora arrechi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad un altro ente pubblico (tra l’ente e il danneggiato deve esserci un rapporto di servizio). Il danno provocato deve essere conseguenza diretta e immediata di una condotta dolosa o gravemente colposa.

a me sembrano coincidere, quella amministrativa rientra in quella civile? Sono molto confusa

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Buongiorno,

le due responsabilità possono coesistere ma non coincidono.

Premetto che per dare una risposta al quesito non posso fare a meno di partire dall’analisi del regime delle responsabilità in generale, che incombono sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che traggono fondamento normativo dall’art. 28 della Costituzione che così testualmente recita:

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Dal dettato costituzionale emerge che qualora un pubblico dipendente nello svolgimento del servizio ovvero nell’ambito dei suoi cosiddetti “doveri d’ufficio” mette in atto comportamenti, anche omissivi, lesivi di diritti di “terzi”, è passibile, a secondo della specificità del caso, di imputazione di responsabilità penale, civile o amministrativa di cui è chiamato a rispondere, relativamente alla concreta fattispecie attiva o omissiva, penalmente, civilmente, amministrativamente rilevante.

Dalla dottrina e dalla giurisprudenza è stato ampiamente evidenziato come da uno stesso atto, individuato quale “fatto generatore”, possano derivarne, talvolta anche contestualmente, le seguenti tipologie di responsabilità: penale, per il reato commesso; civile, per danno arrecato a un “terzo”; amministrativo (patrimoniale-contabile), per danno arrecato all’erario; dirigenziale; disciplinare, per infrazione agli obblighi di servizio. Se il soggetto appartiene non. Al comparto, ma alla dirigenza, si aggiunge la responsabilità dirigenziale.

Per quanto concerne, in specifico, le due tipologie su cui hai evidenziato dubbi, sintetizzo le fattispecie di cui si tratta:

  1. La responsabilità amministrativa può essere diretta o inderetta:nel primo caso il danno patrimoniale incide direttamente sul bilancio o sul patrimonio dell’Amministrazione, nel secondo il comportamento del dipendente comporta per l’Amministrazione l’obbligo del risarcimento di un terzo.

  2. La responsabilità civile può essere contrattuale o extracontrattuale: la prima insorge quando l’obbligo del risarcimento del danno deriva dalla violazione di un obbligo derivante da un preesistente contratto o dalla legge nei confronti di un soggetto previamente determinato.

Questa tipologia si fonda sull’art. 1218 del codice civile: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

La seconda, DUNQUE la responsabilità extracontrattuale – detta anche “aquiliana” – insorge invece quando un soggetto, in violazione del principio del neminem laedere, provoca ad altra persona un danno ingiusto, con conseguente obbligo al risarcimento del danno stesso.

COME È EVIDENTE RIBADISCO CHE LE DUE TIPOLOGIE DI RESPONSABILITÀ POSSONO COESISTERE, MA NON COINCIDONO.

Consiglio, per approfondire il tema gli articoli che allego :

Buona lettura

Simona

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Grazie mille per l’argomentazione, chiarissima.

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Ne sono contenta.
Buono studio

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Avrei un quesito a riguardo. L’art. 28 della Costituzione recita che la responsabilità civile si estende allo Stato ed alla PA, in alcuni esempi ho visto che questo vale nel caso del pubblico dipendente che arreca danno a terzi incorrendo in responsabilità extracontrattuale. In parole povere la PA si sosituisce nel risarcimento del danno, è giusto? Nel caso di responsabilità extracontrattuale del dipendente verso la PA, cioè entro al lavoro do una gomitata, faccio cadere la stampante e si rompe, oppure con l’auto comunale vado fuoristrada e l’assicurazione non copre i danni, ecco in questi casi, la PA si sostituisce sempre “economicamente” al dipendente? Spero di essere stato chiaro, grazie dell’eventuale delucidazione.

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Ciao Carlo,

cerco di spiegarti cosa accade. La questione è meno semplice di quel che sembra e ci sarebbero fiumi di parole da spendere. D’altronde il tema è stato oggetto di varie dispute sia in dottrina che in giurisprudenza.

Ti anticipo che la risposta al tuo quesito è quasi sempre positiva, ma occorre che tu legga quanto di seguito per capire bene la questione.

Premesso che , come correttamente notati, l’articolo 28 Cost. recita che “i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici“, occorre sottolineare che il fatto illecito commesso dal dipendente pubblico nell’esercizio delle proprie incombenze, da cui sia derivato un danno in capo ai consociati, obbliga in solido sia il funzionario, sia la Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno.

Il danneggiato, pertanto, potrà agire alternativamente:

  • nei confronti del dipendente pubblico
  • nei confronti dello dello Stato ( fermo restando che quest’ultimo, una volta liquidato il risarcimento, potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del primo qualora nella sua condotta sia ravvisabile dolo o colpa grave)

Le tesi che si sono contrapposte nel corso del tempo sono quella della responsabilità diretta e soggettiva e quella della responsabilità indiretta ed oggettiva.

  1. PRIMA TESI

La responsabilità del dipendente pubblico risponde al modello della responsabilità soggettiva, sebbene limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, mentre quella dello Stato è qualificata, secondo una prima tesi giurisprudenziale, quale responsabilità diretta e soggettiva.

Secondo i fautori di tale tesi l’elemento che consente di poter riferire il fatto del funzionario pubblico allo Stato è la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra i due soggetti.

La Pubblica Amministrazione in quanto persona giuridica, per poter operare all’esterno si avvale di propri organi, i quali a loro volta sono costituiti da persone fisiche che agiscono in nome e per conto della stessa, con la conseguenza che gli effetti degli atti da loro compiuti si producono direttamente in capo al soggetto pubblico.

Ne deriva che, l’atto del dipendente pubblico compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché nel perseguimento dell’interesse pubblico, è direttamente imputabile all’ente di appartenenza.
rapporto di immedesimazione organica è destinato a venir meno ogni qualvolta il funzionario pubblico agisca nel perseguimento di finalità egoistiche, privatistiche, del tutto estranee rispetto agli scopi pubblicistici cui deve tendere l’attività amministrativa, o ancora nel caso in cui si renda responsabile di un reato o eserciti le sue attività esorbitando dai poteri a lui conferiti.

2) SECONDA TESI

Un differente orientamento giurisprudenziale qualifica la responsabilità dell’ente pubblico per il fatto del funzionario come una tipologia di responsabilità indiretta ed oggettiva.

Secondo tale impostazione, presupposto della responsabilità dell’ente pubblico è la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria, lo stesso che è alla base della responsabilità del committente privato per fatto del commesso di cui all’art. 2049 cc.

Si ritiene che affinché lo Stato possa essere chiamato a rispondere dei danni cagionati a terzi dal dipendente pubblico si debba accertare che sul piano causalistico il pregiudizio derivato in capo ai danneggiati sia conseguenza diretta, o almeno prevedibile, dell’esercizio delle funzioni pubbliche.
Pertanto, in virtù del principio ibi commoda ubi incommoda (di chi sono i vantaggi sono anche gli svantaggi), lo Stato beneficiato dall’attività svolta dal dipendente pubblico si fa carico altresì dei danni che dalla stessa potrebbero derivare.

SOLUZIONE

A dirimere la questione sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con Sent. n.13246 del 16 Maggio 2019 hanno affermato il seguente principio di diritto:

“lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali o egoistiche ed estreanee a quelle della amministrazione di appartenenza, purchè la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa- e quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi- non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi o illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”

Riconoscendo l’operatività di un regime composito (art. 28 Cost e 2049 cc, quali rimedi complementari), il preponente pubblico risponderà in tutti i casi nei quali è chiamato a rispondere il preponente privato, dunque anche in assenza di un rapporto di immedesimazione organica, sempre che sussista un nesso di occasionalità necessaria.

CONCLUSIONE E RISPOSTA AL QUESITO:

SI, LA PA RISPONDE IN TUTTI I CASI PER LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE DEL DIPENDENTE EX ART. 2043 C.C. SALVO I CASI DI COLPA GRAVE O DOLO DELLO STESSO e SALVO DIRITTO DI RIVALSA.

Per ulteriormente approfondire ti invito a leggere gli articoli di cui ti allego i link ed a guardare il video del Dott. Chiarelli e dello staff omniavis :

https://www.studiocataldi.it/guida-diritto-amministrativo/responsabilita-pubblica-amministrazione-e-verso-pa.asp

Buona lettura

Simona

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Grazie infinite per la risposta più che esaustiva! Non conoscevo il nesso di occasionalità, di solito nei testi(brevi) definiscono solo il nesso di causalità. Comunque il discrimine entro il quale la PA si sostituisce è la colpa “lieve”. Oggi leggerò e guarderò gli allegati. Buona giornata.

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Prego.

Se tu avessi voglia di approfondire ancora meglio la tematica oggetto del quesito, consiglio la lettura integrale della sentenza (Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 13246 del 16.5.19), che per completezza allego.

Buono studio

Cassazione_2019_13246.pdf (2,5 MB)

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Grazie, quella allegata è la prima pagina comunque ne ho trovata un’altra copia, allego il link eventualmente qualcuno seguisse il post https://www.ratioiuris.it/wp-content/uploads/2019/05/13246_05_2019_no-index.pdf

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Buonasera, avrei un ulteriore dubbio riguardo questo argomento.
Nel caso in cui un dipendente pubblico cagioni un danno ad un terzo, e tale danno è cagionato con intenzionalità (dolo) si configurerà responsabilità amministrativa o civile (extracontrattuale) ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile?

Ciao Luigi ,

Innanzitutto le due tipologie di responsabilità non si escludono l’ un l’ altra, ma possono sommarsi.

Se ho ben compreso il tuo quesito la risposta è responsabilità extracontrattuale, che si connota per essere l’ atto o il fatto dannoso qualificato da colpa o dolo ( in tal caso rammenta sempre il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente).

Simona

Perfetto. Ma in sede d’esame, ad una domanda del tipo: “il dipendente pubblico che cagiona un danno doloso ad un terzo nell’espletamento delle sue funzioni, in quale tipo di responsabilità incorre?” come è corretto rispondere?
Da quanto ho capito dipende anche dal terzo danneggiato. Se quest’ultimo chiede il risarcimento direttamente al dipendente, questo incorre in responsabilità civile mentre se lo richiede all’amministrazione si parla di responsabilità amministrativa (del dipendente) e civile extracontrattuale dell’amministrazione. E’ sbagliata questa mia interpretazione?

Io vedrei la differenza essenziale nella circostanza che la responsabilità civile tutela le posizioni del terzo tanto contro la pubblica amministrazione quanto contro il pubblico dipendente, mentre la responsabilità amministrativa tutela invece la stessa pubblica amministrazione contro il pubblico dipendente.

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E’ proprio quello che intendevo

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La ringrazio molto, è stata gentilissima

È sempre un piacere.

Buono studio

Simona

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