Sanzioni - ordinanze sindaco

Buonasera, in materia di ordinanze del sindaco ho qualche dubbio.
La sanzione prevista in caso di violazione delle ordinanze ordinarie è quella prevista dall’art 7 co 1-bis (25 - 500 euro) oppure va da 500 a 5000 euro?

Grazie a chi mi risponderà

L’art. 7-bis del D.L.vo 267/2000 è la norma generale e dice che:

  • salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
  • la medesima sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

E’ nell’art. 50 dello stesso D.L.vo 267/2000 che sono stati successivamente introdotti i commi 7-bis e 7-bis.1 (che per una curiosa combinazione hanno lo stesso numero dell’articolo cui sopra!), che costituiscono proprio una delle eccezioni (= norma speciale) alla norma generale prevista dal suddetto art. 7-bis.

In particolare: il comma 7-bis.1 dell’art. 50, in vigore dal 4/12/2018, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro per l’inosservanza delle ordinanze emanate dal sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 7-bis. Si tratta delle ordinanze emanate dal sindaco «al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna».

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Eccellente, Marco!
Grazie mille