Scia avvio pubblico esercizio e istanza monetizzazione parcheggi

Buongiorno
Un’ impresa presenterà a breve una scia per avvio attività di somministrazione in zona non tutelata.
Tra i requisiti per l’esercizio dell’attività risultano anche gli standard parcheggi, che devono essere garantiti sulla base dell’effettiva superficie di somministrazione.
Stante l’area di insediamento a1 (centro storico) è consentita in Regione Piemonte la totale monetizzazione degli stessi.
Il Comune con delibera di GC ha inoltre consentito la rateizzazione per importi superiori a 5.000 euro (come in questo caso)
La domanda è se questa SCIA di avvio, che conterrà altresì la domanda di monetizzazione e contestuale rateizzazione, debba essere gestita come SCIA condizionata fino all’effettiva consenso dalla rateizzazione OPPURE se la stessa abbia immediata efficacia, dato che non è facoltà dell’ufficio approvare o meno la possibilità di rateizzazione (dato che la GC ha già stabilito che tutte le monetizzazioni superiori a 5.000 euro possano essere rateizzate) e che pertanto si richieda solo la verifica a posteriori del possesso dei requisiti (>5.000 euro; presentazione fideussione; versamento conteggi e versamento primo rateo, ecc)

grazie

Ulteriore domanda: per l’avvio dell’attività è obbligatoria la posa dell’insegna di esercizio, trattandosi di pubblico esercizio, corretto?
Art. 152 regolamento TULPS
Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all’art. 86 della Legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all’ubicazione dell’esercizio e all’insegna.

La partita si gioca sui particolari. In casi analoghi, ilo mio parere è stato che la disponibilità dei posteggi non rappresenta un procedimento al quale condizionare la SCIA. I posteggi rappresentano una condizione necessaria all’avvio attività, al pari della destinazione d’uso conforme, dell’agibilità, dei requisiti morali, ecc. L’eventuale monetizzazione è un modo alternativo per soddisfare il requisito. Quindi, in conclusione, se Tizio presenta la SCIA senza avere un requisito, spetta alla PA controllante verificare se siamo di fronte a:

  • 1 provvedimento di divieto prosecuzione attività

  • 2.1 provvedimento conformativo con le prescrizioni da soddisfare entro un termine di 30 o più gg – alla scadenza del termine, in assenza di conformazione, l’attività è vietata ex lege

  • 2.2 come 2.1, al quale si aggiunge la sospensione dell’attività intrapresa all’emissione del provvedimento in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale

Volendo, direi che possiamo pensare al caso 2.1 assegnando un termine adeguato. Se entro il termine il dichiarante non ha soddisfatto il requisito dei posteggi (monetizzandoli secondo le procedure di riscossione comunali), lo fai chiudere.

Questa una chiave di lettura


In relazione alla seconda domanda, sono del parere che se la legge regionale non riporta analoga disposizione, la previsione del regolamento TULPS è inapplicabile. Oggi, le insegne sono sottoposte alle procedure ai sensi del Codice della Strada. Alcune disposizioni del reg. TULPS sono superate dall’attuale ordinamento giuridico o dall’oggettiva inadeguatezza come quella dell’art. 185: “Obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dall’imbrunire alla chiusura” o quella dell’art. 101 TULPS: “E’ vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai”.

Magari sono concetti ancora applicabili ma chi programmerebbe dei controlli per la loro verifica.

1 Mi Piace

Grazie infinite per la dettagliata risposta.
La normativa regione Piemonte sugli esercizi di somministrazione così recita:
Art. 20.
(Tutela dell’ordine e della sicurezza)

  1. Sono fatte salve, in quanto applicabili, tutte le norme del r.d. 773/1931 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 635/1940 , le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.