La comunicazione di subingresso non porta novazioni al titolo concessorio originale. E’ come se fosse una sostituzione soggettiva del titolare. Tutto ciò che gravita nella sfera giuridica di quella concessione è traslato nella titolarità del nuovo soggetto. Ad esempio, se il dante causa avesse accumulato 2 mesi di assenze, il subentrante non ripartirebbe da zero dovendo tener conto di quei due mesi.
Vedi il TAR Roma n. 3/2016 (anche se riguarda un altro comparto commerciale): … altrimenti opinando sarebbe davvero semplice eluderne le prescrizioni, semplicemente cedendo la licenza e così potendo contare su una sospensione praticamente indeterminata.
Quindi, se il problema sono le assenze, la comunicazione di subingresso nulla aggiunge o nulla toglie: al maturare del periodo limite di assenza scatta la comunicazione di avvio procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza