La Corte costituzionale, con sentenza n. 186/2025, RESPINGE TOTALMENTE IL RICORSO STATALE RELATIVAMENTE A UNA PRIMA PARTE DEGLI ARTICOLI IMPUGNATI.
Ricorso ex art. 127 della Costituzione n. 14/2025 – pubblicato in GU n. 14/2025, prima serie speciale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri contro Regione Toscana per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli articoli 22, comma 6; 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144; 59; 76, comma 4; articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, e 110; 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124; 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 186/2025, RESPINGE TOTALMENTE IL RICORSO RELATIVAMENTE A UNA PRIMA PARTE DEGLI ARTICOLI IMPUGNATI: artt. 22, comma 6 - 41, commi 3 e 4 - da 42 a 45 - 59 - 144.
Nel “considerato in diritto” si legge: Riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il medesimo ricorso, vengono ora esaminate quelle relative agli artt. 22, comma 6; 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44; 45 e 144; nonché all’art. 59. È ATTESA, QUINDI, UN’ULTERIORE PRONUNCIA.
In particolare, relativamente alla sentenza n. 186/2025:
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l’art. 22, comma 6 riguarda la possibilità per gli alberghi di associare, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri dalla struttura medesima.
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l’art. 41, commi 3 riguarda la necessità della destinazione d’uso “turistico-ricettiva” per gli immobili destinati strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, B&B, ecc.). Da premettere che è ammesso solo la modalità di esercizio imprenditoriale. La precedente LR sul turismo (LR 86/2016) faceva salva la destinazione d’uso residenziale.
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l’art. 41, comma 4 riguarda il limite quantitativo per le medesime strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione in uno stesso edificio: uno stesso soggetto può gestire più strutture in un medesimo edificio ma non può superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura.
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l’art. 42 riguarda la definizione di affittacamere dove si afferma la necessità della gestione imprenditoriale.
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l’art. 43 riguarda la definizione di B&B dove si afferma la necessità della gestione imprenditoriale.
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l’art. 44 riguarda la definizione di case e appartamenti per vacanze dove si afferma la necessità della gestione imprenditoriale
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l’art. 45 riguarda la definizione di residenza d’epoca per vacanze dove si afferma la necessità della gestione imprenditoriale
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l’art. 59 riguarda la questione più importante, destinata ad avere conseguenze a catena per le altre regioni ovvero i “criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve”. In sintesi, i comuni ad alta densità turistica e i comuni capoluogo di provincia possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve. In queste aree sottoposte a regolamentazione, l’esercizio dell’attività di locazione breve è subordinato al rilascio di un’autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare.
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l’art. 144 riguarda la disciplina transitoria sulle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione con particolare riguardo alla questione della destinazione d’suo e a quella dei limiti dimensionali riferiti al medesimo edificio.
In allegato il comunicato della Corte:
Corte_Comunicato_Toscana.pdf (117,3 KB)
Qua la sentenza: Corte Costituzionale - Sito ufficiale