Sentenza Corte di Giustizia UE - causa C-348/22 - concessioni balneari - pregiudiziale TAR Lecce n. 743/22

La corte di giustizia UE, a seguito di pregiudiziale del TAR Lecce n. 743/2022 - vedi qua:

si pronuncia sullo scottante tema delle concessioni balneari. La vera questione sollevata dal Tar Lecce riguarda il dubbio carattere auto-esecutivo della direttiva e, in subordine, anche qualora fosse auto-esecutiva, le inevitabili incertezze giuridiche relative all’azione disapplicativa del diritto interno. Azione che sarebbe messa in atto dai singoli dirigenti comunali, pur non rilevando una norma specifica da far valere in via sostitutiva a quella disapplicata.

La corte dichiara il carattere self-executing dei primi due commi dell’art. 12 della direttiva Bolkestein con la conseguenza che anche il dirigente comunale deve disapplicare la norma statale in contrasto e applicare le disposizioni unionali: FARE I BANDI

Si specifica meglio il concetto di scarsità delle risorse sul quale nasce l’esigenza di prevedere i bandi (vedi unto 2). Tuttavia, le considerazioni già effettuate dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato possono reggere. SUL PUNTO, PERO’, POTREBBERO ESSERCI DEGLI SVILUPPI INTERPRETATIVI (adesso è l’unico appiglio per chi combatte la Bolkestein).

Riporto la decisione della Corte (si affrontano tutte le questioni sollevate dal TAR Puglia).

  1. L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che ESSO NON SI APPLICA UNICAMENTE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO CHE PRESENTANO UN INTERESSE TRANSFRONTALIERO CERTO (in altre parole, la tutela della concorrenza è rilevante anche per una situazione i cui elementi afferisco a un solo Stato).

  2. L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione.

  3. Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce dell’articolo 94 CE.

  4. L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che L’OBBLIGO, PER GLI STATI MEMBRI, DI APPLICARE UNA PROCEDURA DI SELEZIONE IMPARZIALE E TRASPARENTE TRA I CANDIDATI POTENZIALI, NONCHÉ IL DIVIETO DI RINNOVARE AUTOMATICAMENTE UN’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER UNA DETERMINATA ATTIVITÀ SONO ENUNCIATI IN MODO INCONDIZIONATO E SUFFICIENTEMENTE PRECISO DA POTER ESSERE CONSIDERATI DISPOSIZIONI PRODUTTIVE DI EFFETTI DIRETTI.

  5. L’articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che LA VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DIRETTO CONNESSO ALL’OBBLIGO E AL DIVIETO PREVISTI DALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFI 1 E 2, DELLA DIRETTIVA 2006/123 E L’OBBLIGO DI DISAPPLICARE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI CONTRARIE INCOMBONO AI GIUDICI NAZIONALI E ALLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE, COMPRESE QUELLE COMUNALI.


Allego la sentenza
SentenzaUE_Balneari_TarPuglia_2023.pdf (184,2 KB)