Serata intrattenimento presso pubblico esercizio in Lombardia

Buongiorno, si chiede quale deve essere l’inter per spettacoli dal vivo a seguito della circolare del Ministero dell’interno 15015 del 07.05.2024 in Lombardia.
Va presentata la scia se non vengono superati i limiti acustici? e nel caso invece di superamento dei limiti?
Va presentata la seguente scia su impresainungiorno pettacoli e trattenimenti pubblici nell’ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche sotto i 200?
Va fatta la dichiarazione per assistenza medica e servizio antincendi in ogni caso?
Grazie

Affrontare la questione nel suo complesso sarebbe lunga. Sul forum trovi vari post.

Posso intanto dirti che la materia dell’impatto acustico viaggia parallela a quella TULPS. Senza entrare in normative regionali complesse, si può affermare che ogni attività umana/produttiva rumorosa potenzialmente confliggente con la quiete pubblica deve restare sotto ai limiti di legge. Mettendo insieme varie norme, fra cui legge 447/95 e DPR 227/2011 (e relative norme regionali) la PA può rilasciare autorizzazione per derogare i limiti di legge in occasione di eventi (notte bianca – in genere sono contingentate) o lavori pubblici (rifacimento di una strada). In altri casi, pur nell’esercizio di attività rumorose (es. piano bar) ma nel rispetto dei limiti di legge, si può ricorrere a una dichiarazione, supportata da una valutazione acustica, che indica, appunto, il non superamento dei limiti.

Quanto appena affermato non è collegato direttamente alle abilitazioni TULPS, quest’ultime viaggiano su una strada a sé stante rispetto a quelle acustiche. Qua si apre un mondo (parlando in generale):

  • spettacolo complementare /accessorio all’attività di pubblico esercizio, come tale esente da titoli TULPS

  • spettacolo/trattenimento soggetto all’art. 68 TULPS ma non all’art. 80 TULPS che va in SCIA o in autorizzazione

  • spettacolo/trattenimento soggetto all’art. 68 TULPS e all’art. 80 TULPS che va in SCIA o in autorizzazione (sotto o sopra le 200 persone)

  • spettacolo/ trattenimento esente dal carattere di imprenditorialità che sfugge dall’art. 68 TULSP ma non dall’art. 80

  • cinema e teatro che non vedono, in ogni caso, l’applicabilità dell’art. 68 TULPS

  • casi di applicabilità dell’art. 38-bis del DL 76/2020

  • varie casistiche particolari


vedi: CIRCOLARE 15015/2024 - Pubblico Spettacolo - regime semplificato art. 38-bis DL 76/2020 - n°2 da MarcoC90


Sugli spettacoli nei PE in partcolare vedi, ad esempio:

Spettacolo/ trattenimento esente dal carattere di imprenditorialità che sfugge dall’art. 68 TULPS ma non dall’art. 80.
Qual’è un caso pratico del genere?
Uno spettacolo pubblico organizzato da un’associazione no profit? con palco e presenza di sedute?
Si è detto che l’art. 80 attiene alla sicurezza dei luoghi oggetto dello spettacolo, mentre l’art. 68 attiene alle verifiche circa la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti di legge, perciò anche dei requisiti soggettivi.
Per giurisprudenza e prassi, l’art. 68/69 non si applica se l’attività non ha i caratteri dell’imprenditorialità.
Vorrei capire meglio: se non si é imprenditore non si deve verificare se si é un soggetto che non può organizzare spettacoli e/o intrattenimenti?
Voglio dire se lo spettacolo/intrattenimento non è svolto nell’ambito di una attività imprenditoriale non ci vuole alcuna autorizzazione di P.S.?
Si svolge liberamente senza atti di assenso? A parte suolo pubblico e impatto acustico?
Ma non si è anche detto che quando il comune è organizzatore deve rilasciare a se stesso l’autorizzazione?
Sicuramente mi stò confondendo.

Tutto è da rapportare caso per caso vedendo i dettagli. I miei erano caso teorici che, tuttavia, possono sussistere nella realtà. Ne abbiamo già parlato varie volte.

Metti il caso di una festa in parrocchia un tantum al fine di festeggiare una certa ricorrenza. Direi che è un caso di non applicazione dell’art. 68. Tuttavia potrebbe essere applicabile l’art. 80. L’impatto acustico viaggia su strade parallele a prescindere.

Se la stessa parrocchia va in piazza l’assenso sarà nella concessione del suolo pubblico e, magari, le circostanze, come hai detto tu, potrebbero portare anche alla non applicazione dell’art. 80 TULPS. Poi sarebbe da vedere a livello comunale se occorre una relazione sulla c.d. safety e security

Vedi qua:

Regione Lombardia ha appena effettuato un webinar a riguardo con data 30-05-2024 che puoi trovare al seguente link e comunque nella sezione Formazione Suap.

Ho visto le slide ed ancora non ho dissipato il mio dubbio e cioè:
se lo spettacolo/intrattenimento rientra tra quelli esenti da adempimenti ex artt. 68 e 69 TULPS in quanto non indetto nell’esercizio di una attività imprenditoriale, il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 R.D. 18/02/1931 773 (TUPS) e quelli di cuiall’art. 67 D.L.vo 159/2011 (codice antimafia), nonchè le altre condizioni sistematicamente ostative quali misure di prevenzione, condanne passate in giudicato, ammonizioni o altra muisura di sicurezza etc. etc., non vanno verificate?
In caso, invece, di verifiche effettuate con esito negativo, come si chiama il titolo di assenso, visto l’inapplicabilità dell’art. 68 e 69 TULPS?
Voglio dire attività libera ma devo dirti che puoi o no svolgere lo spettacolo?
E con quale atto te lo dico, una missiva?
Lo annoto sull’istanza della richiesta ?
Naturalmente a parte impatto acustico, deroghe e suolo pubblico.
Mi scuso se non sono stato chiaro.

si in effetti stanno creando solo confusione. sul portale impresainungiorno che pratica devono fare ad esempio per un karaoke in un bar? nessuna? o scia sotto i 200 con areu e vigili del fuoco?

In effetti anch’io leggendo le slide e le domande e risposte, ho notato delle discordanze tra quello che è l’orientamento di questo forum ed il suap della Regione di cui parliamo e cioè:
1.secondo il suap la sentenza dell c.c. 56/70 si riferisce solo ai luoghi aperti al pubblico e non ai luoghi pubblici.
Questo il dispositivo della sentenza: La C.C. dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.
Perciò quale norma prescrive che ciò riguarda anche i luoghi pubblici?

Voglio dire secondo il Suap se lo spettacolo si svolge su una piazza anche se non indetto nell’ambito di una attività imprenditoriale ed a prescindere se presenti le caratteristiche tipizzate dal D.M. 19/08/1996, è soggetto al regime TULPS; se ci sono tali caratteristiche allora potrebbe applicarsi anche l’art. 80 TULPS o il regime semplificato di cui al richiamato D.M.

Se è così e cioè che la sentenza si riferisce solo ai luoghi aperti al pubblico allora comprendo il perché a secondo dei casi possono non necessitare atti di assenso.

2.la pubblicizzazione dell’evento può essere valutato come fattore atto a configurare la ricorrenza di un’attività di pubblico spettacolo/intrattenimento;

3 ) gli eventi saltuari ma ricorrenti (es DJ set che si esibisce una volta la settimana), fanno ricadere lo spettacolo o intrattenimento nel regime TULPS.