Buongiorno,
chiedo se un bar propone alla propria clientela un trattenimento musicale, tipo piano bar e/o karaoke, anche all’esterno (nel proprio dehors), occorre comunicazione oppure è attività “libera” purchè complementare all’attività principale, ossia non venga altrimenti pubblicizzata, non vi sia la maggiorazione del prezzo delle consumazioni, la modifica degli arredi, il pagamento del biglietto ingresso etc…?
Mentre nel caso in cui il pubblico esercizio “offra” alla propria clientela il classico DJ set?
Se permangono i requisiti di cui sopra è sempre attività “libera”?
Chiaramente tralascio la valutazione relativa all’impatto acustico.
Mi riferisco alla necessità della SCIA pubblico spettacolo o licenza PS qualora si superino le 200 persone…
GRAZIE
Per me sì.
Copio e incollo un precedente post
La questione dipende dai particolari. Ad uso di tutti i lettori riassumo la questione in termini generali.
In sintesi, dopo il 2012, con la modifica all’art. 124 del Reg. TULPS, il gestore del pubblico esercizio (bar, ristorante, albergo, ecc.), già abilitato con art. 86 TULPS (quindi già ok con i requisiti personali TULPS) può eseguire trattenimenti presso l’esercizio senza ulteriori titoli abilitativi a condizione che:
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il trattenimento sia un qualcosa a servizio dell’attività principale che (quest’ultima) deve rimanere tale;
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il locale non si trasformi (fisicamente parlando) in qualcosa di diverso: via i tavoli e la gente balla come fosse una discoteca.
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i “TULPisti” più ortodossi vogliono che il gestore non debba fare pubblicità degli eventi come fossero serate di pubblico spettacolo e neppure che i clienti paghino qualcosa in più del normale.
Rammentiamo che cosa è stato abrogato:
È richiesta la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, a termine dell’art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all’aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.
[Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si dànno nei pubblici esercizi contemplati dall’art. 86 della legge]
A PARERE MIO non è proprio così credendo che la modifica all’art. 124 del reg. TULPS abbia voluto proprio liberalizzare l’attività di trattenimento vera e propria e non indicare che è consentito quello che già prima poteva essere considerata solo della mera musica di compagnia: gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei…
“nei” significa all’interno dei… A parere mio anche nelle aree di pertinenza che fanno capo, oggettivamente, alla medesima unità locale.
In ogni caso, posso essere d’accordo con i più ortodossi ritenendo necessaria l’applicazione dell’art. 80 TULPS (che riguarda la sicurezza dei locali) quando, nei fatti, quel pubblico esercizio si sia trasformato in una balera. In questo caso si può applicare il pacchetto completo: 68 +80 TULPS
Quindi, dopo il 2012, le alternative sono due:
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nessuna pratica TULPS finché è ragionevole ritenere che lo spettacolo/trattenimento resti funzionale all’esercizio dell’attività principale;
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pacchetto completo (68+80 TULPS) si applica se tizio cambia mestiere e si mette a fare l’intrattenitore, anche se temporaneamente.
Non vedo come la pubblicità della presenza del dj set o del cantore dal vivo (per fare degli esempi) possa far virare la fattispecie verso l’illegittimità: posso farlo ma a sopresa. Mah… non sta in piedi
68 + 80 significa commissione, piano sicurezza e le altre misure di safety e security?
68+80 significa una SCIA o un’autorizzazione. Sono abilitazione che vanno a braccetto. L’art. 68 riguarda la verifica dei requisiti morali e l’opportunità di fare o meno di fare quell’evento in sé (luogo consono, oggetto dell’evento ecc.). L’art. 80 riguarda la sicurezza dei luoghi. La cosa fondamentale dell’art. 80 è la verifica delle condizioni di sicurezza ai sensi del DM 19/08/96. Se è SCIA, sarà una “SCIA asseverata”, se ci sono le condizioni per l’innesco della CCVLPS allora sarà una autorizzazione.
Vedi qua per altri profili: Spettacoli dal vivo e art. 35bis del DL 76/2020
Vedi la proroga: Art. 38 bis semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
La c.d. “safety e security” è cosa recente ed è un concetto trasversale che si può applicare anche a ipotesi non riconducibili al pubblico spettacolo (si applica anche una fiera, ad esempio, o a una processione). In presenza del pubblico spettacolo, la “safety e security” può essere un accortezza in più alla regola tecnica che va a integrare l’asseverazione tecnica il lavoro della CCVLPS
Salve.
Riprendo l’argomento solo, per dissipare qualche dubbio:
- le condizioni su citate affinché l’attività muscale non venga sottoposta al regime autorizzatorio/assenso, devono sussistere tutte e tre o è sufficiente il non rispetto di una sola condizione? Ad esempio pubblicizzare l’evento sui social ?
- se quasi tutti gli avventori presenti ai tavoli si mettono a ballare platealmente, anche senza togliere niente, rileva?
- se la musica è udibile non solo dagli astanti ma anche dai vicini, incide solo ai fini dell’impatto acustico?
- se per svolgere l’attività musicale si utilizza abusivamente il suolo pubblico all’aperto, la manifestazione è automaticamente sottoposta al regime del TULPS?
Grazie per le risposte
- Sulla pubblicità hanno risposto sopra. Comunque anche secondo me la semplice pubblicità non rileva.
- Se gli avventori si mettono a ballare direi che stiamo facendo altro … il confine diventa molto più sottile spostandosi sull’attività da sottoporre a Autorizzazione ecc.
- Sì rileva solo ai fini dell’impatto acustico ma comporta, in caso di intervento delle forze dell’ordine, anche la denuncia per disturbo della quiete pubblica con annessa sanzione e proposta di chiusura del locale
- innanzitutto è occupazione abusiva del suolo pubblico. Per poterlo utilizzare è necessario munirsi della preventiva autorizzazione. Per quanto riguarda il regime di TULPS dipende sempre dall’attività che viene svolta.
Puoi anche spiegarmi per favore che significa che il trattenimento o la musica in genere siano funzionali all’attività principale?
Quand’è che la musica o l’intrattenimento non lo sono?
Secondo me la questione si risolve così: sono funzionali all’attività principale quando le stesse fanno parte dell’attività ma non ne stravolgono la natura. Mi spiego. Se vado in bar e il gestore lascia in sottofondo la musica o lascia accesa la tv su un canale che trasmette una radio piuttosto che musica tutto il giorno queste sono attività funzionali allo svolgimento dell’attività di somministrazione. D’altro canto se si organizza un concerto con tanto di band o il dj che diventano l’attrazione principale per la quale io vado in quel bar in quell’orario allora la musica non sono più funzionali ma diventano qualcosa di più.
Concordo. Lo dice anche il CdS la musica con dj non può mai essere ancillare.
Ma quello che è veramente una vergogna è il fatto che il risiedere da anni in una determinata zona o addirittura l’esserci nato soccombe ad un tizio che decide di aprire un’attività arrogandosi il diritto di fare quello che gli pare e piace come se in quella via ci fosse nato lui. E così mentre l’appena arrivato spadroneggia, quello che ci sta da una vita deve andare via. E’ giusto questo? E’ giusto uno stato che consente ciò?
E poi ancora, perchè si dice sempre bisogna effettuare le misurazioni fonometriche se la diffusione di musica, anzitutto, è subordinata alla produzione della relazione di impatto acustico?
Infine come fa uno spettacolo od intrattenimento che si svolge all’esterno di un locale a rimanere funzionale all’esercizio dell’attività se il volume è alle stelle ed il dj si esibisce nelle sue performance che sono proprio finalizzate a richiamare gente? Se non è così perchè ne fanno pubblicità? Vogliamo veramente nasconderci dietro un coriandolo?
Pochi sono i locali seri che fanno veramente musica d’ascolto che rimane nei propri ambiti pertinenziali senza illegittime e deleterie intrusioni nelle abitazioni altrui.
A questo punto sarebbe opportuno rivolgersi al Comune al fine di ottenere i dovuti chiarimenti.
Gentile Mirko ma se è proprio il comune il primo responsabile (mai una sanzione aministrativa, mai un’ordinanza di sospensione dell’attività a fronte di continue e reiterate violazioni); mi dirai alla polizia municipale? fatto; alle forze dell’ordine ? fatto; all’Arpa? che risponde se non mi chiama il comune non posso intervenire e il comune non la chiama.
Risultati: zero.
Salve. Scusate se mi intrometto ma anche io sono incappato in questa macchina infernale, con l’aggiunta che ne a livello regionale ne a livello comunale ci sono deroghe alle limitazioni imposti dal DPR 447. Risultato: non sanno che pesci prendere quelli della locale. Ho presentato formale esposto con raccolta firme corroborato di prove video dei fatti ricorrenti. Tenete conto che il bar ha ottenuto normale licenza di somministrazione bevande (no cibo) in un box mercatale di 13 metri quadrati e la licenza gli mette a disposizione anche l’area antistante al box che cade sotto la pensilina (altri 13/15 mq) che il titolare ha “chiuso” con dei tendaggi rimovibili. All’interno di questa area esterna al box (scusate il gioco di parole) il titolare ha ben pensato di montare un DJ set con 4kw di casse e spara musica elettronica amplificata senza uno straccio di nulla con tanto di effetto luci… quindi siamo già all’esterno di un locale sebbene abbia realizzato un tendaggio al fine di riparare da eventuali serate ventose o avversi agenti atmosferici. Lui sostiene che può farlo… io penso proprio di no.
Ho pensato di contattare un perito dell’ENTECA per la misurazione fonometrica e procedere penalmente nei suoi confronti e anche nei confronti dell’amministrazione comunale che non ha dati alcun seguito all’esposto e citarli in danno ad entrambi. Cosa ne pensate? Grazie.
E’ un argomento che è stato affrontato più volte…
Ripropongo una risposta di qualche mese fa:
Innanzitutto occorre ricordare che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar (+ altre attività) che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, HANNO L’OBBLIGO di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Lo prescrive espressamente l’art. 4 del DPR 227/11. Nel caso di emissioni sonore poco significative, alcune regioni hanno previsto forme di semplificazione della documentazione da presentare.
Direi che questa sarebbe la prima cosa che gli organi di controllo devono verificare.
In caso di inottemperanza al suddetto obbligo, si applica la sanzione prevista dall’art. 10, comma 3, della legge 447/95.
Nel caso di segnalazioni di questo genere, solitamente viene disposto un controllo da parte della polizia locale al fine di verificare se la musica diffusa “potrebbe” arrecare disturbo al vicinato e - in ogni caso - se rispetta quanto meno le modalità e le condizioni previste dal piano di impatto acustico; dopodiché - nel caso in cui l’esposto potrebbe essere fondato - il Comune richiede all’ARPA di effettuare le misurazioni di competenza. Ma se manca proprio la base, ovvero la documentazione previsionale di impatto acustico, molto spesso l’ARPA chiede che venga prima sistemata la documentazione tecnica carente.
Nel malaugurato caso in cui un esposto presentato alla forze dell’ordine ed al Comune dovesse poi cadere nel vuoto, ci sono sul forum diverse risposte. Tieni conto che l’inerzia da parte degli uffici comunali non è MAI giustificata quando riguarda l’accertamento di violazioni di propria competenza!
Intanto grazie per la risposta. La condivido pienamente. Unica cosa, l’art. 10 c 2 del DPR 447/95 non sanziona la mancanza del VIA ma il superamento dei valori fissati dalla legge. Quindi come si fa ad applicare la sanzione s3nza misurazione?
Avevo scritto che si applica la sanzione prevista dall’art. 10, comma 3, della legge 447/95.
Quindi basta non avere la V.I.AC. o l’autocertificazione per NON aver titolo autorizzativo per fare musica a qualsiasi livello (almeno in via teorica), a prescindere dal pagamento della SIAE che tutela tutt’altro diritto.
Altra domanda: vedendo la 222/2016 al “rigo” 67 della tabella allegata fa riferimento alla V.I.A. ma esplicitamente tenendo conto della zonizzazione comunale. E se come nel mio caso non esiste la zonizzazione poiché mai redatta?
Grazie per le risposte. Colgo l’occasione per porLe i miei Auguri.
Se c’è diffusione di musica la documentazione di previsione di impatto acustico è obbligatoria.
Se il comune non ha un piano di zonizzazione acustica, il tecnico incaricato per la redazione della documentazione ne terrà conto nella sua relazione.
Dovrebbero esserci anche disposizioni regionali in merito.
Ciao, in caso di sanzione (ex art 10 c3 447/95) i proventi dovrebbero andare al comune come previsto dalla 447/95?
Poi sarà il comune a doverli versare allo stato, un po come succede con gli autovelox se non ho capito male…
Altra domanda sempre in merito alla sanzione:
l’autorità competente per un eventuale ricorso è il Prefetto?
Comunque ho scavato così tanto che oltre a questa ci sono altre milioni di norme violate. Magari da discutere in un altro post.
La cosa non è mai stata chiarita in maniera netta…
Una nota del Ministero dell’Ambiente in data 14/02/2019 spiegava che, dopo le modifiche del quarto comma dell’art. 10 della legge 447/95, i proventi incamerati dai Comuni per le sanzioni amministrative di cui ai tre commi precedenti andavano versate per il 100% al bilancio dello Stato, che poi avrebbe dovuto riassegnarne il 70% ai Comuni e ad Arpa.
Quindi sì, i proventi in prima istanza vanno al Comune.
Direi di no.
Ai sensi dell’art. 14 della legge 447/95, il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della medesima legge.
L’autorità competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione e a ricevere il ricorso sarebbe a mio giudizio il Comune.