SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PER MASSOTERAPIA e CHINESIOLOGIA

Buongiorno,
come si inquadra una SSD che intende avviare l’attività di massoterapia chinesiologia?
Il locale è piccolo e riceverebbe una persona alla volta, ha pochi macchinari.
Va inquadrata sotto la legge regionale delle palestre?
Il professionista è chinesiologo, non è medico, naturalmente non è estetista, nè mi sembra che possa rientrare tra le discipline del biobenessere.
Che pratica amministrativa suap su star può fare?

L’inquadramento di una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) che svolge attività di massoterapia chinesiologia è un punto delicato e dipende in gran parte dalla natura esatta delle prestazioni offerte e dalla legislazione regionale specifica.

Date le caratteristiche (SSD, chinesiologo non medico/estetista, locale piccolo, sessioni individuali), l’inquadramento più probabile è quello di Struttura o Studio di Attività Motoria/Chinesiologica non assimilabile a una “palestra” tradizionale ai sensi delle leggi regionali sulle palestre.

:person_cartwheeling: Inquadramento Legale e Professionale

1. Riferimento al D. Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport)

Il D. Lgs. 36/2021 riconosce la figura del Chinesiologo (di base, sportivo, o delle attività motorie preventive e adattate) e ne definisce l’ambito di competenza, che è l’attività motoria a fini di salute, prevenzione, adattamento e performance, escludendo l’ambito terapeutico/riabilitativo (riservato ai professionisti sanitari come il fisioterapista).

  • Attività motoria preventiva e adattata (LM-67): È la qualifica più vicina alle prestazioni individuali di massoterapia chinesiologia (se non è a fini riabilitativi) in quanto si occupa dell’esercizio fisico strutturato per il miglioramento del benessere psicofisico e la prevenzione.
  • SSD: In quanto SSD, la sua attività deve essere coerente con i fini istituzionali sportivi e deve essere iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Le prestazioni fornite ai soci devono essere a carattere sportivo/motorio.

2. Legge Regionale sulle Palestre

È poco probabile che rientri sotto la legge regionale sulle palestre in senso stretto.

  • Le leggi regionali sulle palestre si applicano di solito alle strutture con spazi attrezzati per attività motoria/sportiva di gruppo o individuale (es. sala pesi, sale corsi) aperte a un numero significativo di utenti contemporaneamente.
  • Un locale piccolo, con pochi macchinari, che riceve una persona alla volta per sessioni individuali assomiglia più a uno Studio Chinesiologico (o studio di Personal Trainer qualificato) piuttosto che a una palestra o un centro fitness di grandi dimensioni.
  • Tuttavia, è fondamentale verificare la definizione di “palestra”, “centro sportivo” o “struttura per l’attività motoria” data dalla legge regionale di riferimento. Alcune regioni potrebbero avere requisiti semplificati per studi molto piccoli.

3. Esclusione da Estetista e Biobenessere

La sua valutazione è corretta:

  • Estetista: La massoterapia chinesiologia (se a scopo motorio, funzionale o preventivo/sportivo) non è attività estetica e non rientra nella L. 1/90.
  • Discipline Bio-naturali (DBN)/Biobenessere: Sebbene alcune forme di kinesiologia o massaggio possano rientrare nelle DBN, l’attività svolta da un chinesiologo qualificato e inquadrato in una SSD ha una connotazione più specifica e tecnica, legata alle Scienze Motorie, distinguendosi tipicamente dai centri di benessere generico.

Assolutamente no. Le specifiche attività di massoterapia chinesiologia non rientrano nelle definizione di attività ludico-motorie data dalla normativa toscana sulle palestre.

vedi qua per il chinesiologo: Apertura studio chinesiologia

Per la massoterapia, si può pensare al massofisioterapista quale figuara sanitaria equipollente al fisioterapista e si può pensare al massaggiatore - operatore del benessere, quindi professione non regolamentata di cui alla legge 4/2013 (esercizio libero senza titoli in quanto operatore del benessere).
Le discipline del benessere intese come cura fisico-filosofica (olismo, tantra ecc.) non sono disciplinate e, quindi, sono di libero esercizio. Non esiste un titolo professionale tipizzato né un’abilitazione amm.va (SCIA o autorizzazione). Se vuoi approfondire, vedi Corte Cost. n. 93/2008 e TAR Piemonte n. 46/2017.