Somministrazione in parco pubblico

Toscana – Il titolare di un esercizio di somministrazione chiede l’autorizzazione all’occupazione di suolo posto all’interno di un parco pubblico, per organizzare un evento enogastronomico aperto a tutti (non gratuito) della durata di un giorno. La L.r. 62/18 – art. 52 «attività temporanea» cita eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore…questo è un evento imprenditoriale…. cosa devo rispondere??
grazie

L’art. 52 non vieta eventi realizzati da imprese. Il richiamo al terzo settore è residuale: ”… e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore”. Un evento può benissimo essere organizzato da un’impresa. Ad esempio, il comune prevede una procedura pubblica per trovare un soggetto al fine di realizzare 5 eventi estivi consistenti… la gara la vince un’impresa.
Il problema non è l’impresa quanto la sussistenza di un evento a rilevanza pubblica al quale associare la somm.ne temporanea. Se è solo somm.ne temporanea (manca l’evento) e non è una sagra allora è un esercizio di somm.ne che avvia l’attività e la cessa dopo un giorno. Se la PA avalla la manifestazione (ratifica la proposta per assenza di domande concorrenti), magari la patrocina e dà il suolo pubblico, allora (verificando il caso che non conosco) si può considerare un evento aperto al pubblico al quale si può associare la somm.ne temporanea. vedi qua:

Più che altro troverei problemi con il comma 7 dell’art. 52 da te indicato:
«Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi di cui al comma 1».
Laddove sia previsto almeno un evento specifico oltre alla somministrazione di alimenti e/o bevande, sarà fattibile.