Somministrazione temporanea art. 52 l.r. 62/2018 (Toscana)

Buongiorno,

E’ arrivata una scia x somm. temporanea da parta di una terza persona, non dall’organizzatore. E’ corretto dichiararla irricevibile citando il comma 3, motivando che la somministrazione deve essere presentata direttamente dall’organizzatore, non potendola affidare in gestione ad altri soggetti?

  1. L’attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell’articolo 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori."

grazie

Concordo su quanto dici.
Vedi qua per altre considerazioni: Sagra delle castagne - Toscana