Buongiorno,
è pervenuta una modifica dell’attività di somministrazione all’interno di un albergo che prevede l’apertura ai non alloggiati.
Tale modifica è stata dichiarata irricevibile in quanto dalla planimetria non risultano rispettati i requisiti della sorvegliabilità, essendo dal ristorante possibile arrivare direttamente alle camere dell’albergo, senza alcuna porta di suddivisione.
Il richiedente in risposta ha citato una sentenza del T.A.R. Veneto (Venezia Sez. III, con sent. 30 giugno 2009 n. 2007) secondo cui
“..è vero che l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande della ricorrente dispone di un accesso interno all’attività alberghiera rispetto alla quale è collegata, ma questo ulteriore accesso non può essere assimilato a quello di abitazione privata, trattandosi, come è pacifico, di accesso ad un pubblico esercizio, soggetto anch’esso al rispetto dei requisiti di sorvegli abilità. Il fatto, quindi, che sussista una porta di collegamento tra due esercizi assoggettati ambedue al requisito della sorvegli abilità non determina, per ciò solo, il venir meno del suddetto requisito per uno o, paradossalmente, per ambedue gli esercizi.
Chiedo quindi un parere a riguardo