Spettacoli vari ed autorizzazioni

Nell’ambito di una determinata ricorrenza promossa da commercianti ci sarà, lo svolgimento di:

  • sfilata di carri allegorici su strade pubbliche;
  • schiuma party su piazza pubblica;
  • musica live con DJ a cura di ogni locale;
  • spettacolo musicale con palco;
    Cio posto si chiede di sapere:
  • ogni manifestazione dovrà conseguire gli atti di assenso prescritti per il tipo di evento ?
  • se l’organizzatore fosse unico, unica autorizzazione?
    Poichè ci sarà una commistione incredibile di eventi come ci si regola in questi casi in tema di:
  • calcolo degli spettatori;
  • impatto acustico;
  • deroghe art. 2 co. e L.447/1995 e durata;
  • misure di afety;
  • etc.
    Infine trattandosi di centro abitato e residenziale quale dovrebbe essere l’orario di chiusura di tutti gli eventi in un comune privo di clasificazione acustica?
    Complessivamente ci sarà un’affluenza di almeno cinquemila persone.

Scusami se mi permetto, ma…

perché demandi alle risposte di un forum delle scelte e delle valutazioni che spettano all’organizzatore dell’evento, che le potrà fare avvalendosi nel caso dell’ausilio di un consulente tecnico che avrà a disposizione tutti i dati e gli elementi oggettivi che noi invece non possiamo avere?
Visto che la ricorrenza è promossa da commercianti, ben potranno pagarlo. O no?

(Prese singolarmente, tutte le attività che descrivi hanno avuto “n” risposte sul forum…)

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Riprendo le parole di Marco. L’evento è così imponente che è imprescindibile una valutazione tecnica rigorosa e partecipata con la PA. Le strade abilitative possono essere varie e non è da escludere un’agibilità ex art. 80 TULPS omnicomprensiva tramite Commissione di vigilanza valutando le piazze e le vie come ambienti circoscritti in funzione dell’alto numero di persone presenti che potrebbero avere difficoltà di deflusso tale da essere parametrizzato in funzione della larghezza degli accessi alle stesse vie e alle stesse piazze.
Per contro, molte PA tendono a valutare separatamente gli eventi di spettacolo in senso stretto abilitandoli in modo singolo e lasciando la sicurezza totale a una generica relazione di sicurezza nel modo della c.d. safety e security

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Scusami tu, ma è proprio la domanda degli eventi nel complesso che non ricordo di aver mai posto ed anche se mi fossi ripetuta, non credo di aver commesso chi sa cosa o fatto perdere del tempo o offeso qualcuno.

Se la domanda non è gradita basta non rispondere.

Parli di scelte e valutazioni degli organizzatori commercianti che possono pagare un consulente e di demandare al forum decisioni altrui senza darvi ulteriori elementi?

Non è era e non è questa la mia intenzione; in un campo così complesso e controverso, le mie domande tendono solo e sempre a conoscere l’esatta disciplina di ciò che si tratta o è in argomento.

E poi se sono necessari tali ulteriori elementi basta chiederli o no?

Se mi rivolgo a voi, al forum, è per non sbagliare ed essere imparziale al massimo.

E questo credo non sia solo il mio intendo.

Non avevo intenzione di fare polemica.

Forse non sarà il tuo caso, ma molto spesso si leggono domande di addetti ai lavori (verosimilmente dipendenti del Suap) che di fatto si pongono problemi in ordine ad aspetti organizzativi che non spetterebbero a loro, bensì agli organizzatori degli eventi.

Per venire alle tue domande su come ci si regola in questi casi:

  • calcolo degli spettatori → spetta all’organizzatore dell’evento
  • impatto acustico → spetta all’organizzatore dell’evento, tramite una relazione di un tecnico in acustica
  • deroghe L.447/1995 e durata → sulla base della valutazione previsionale di impatto acustico, sarà l’organizzatore dell’evento a chiederle
  • misure di safety → spetta all’organizzatore dell’evento presentare con un congruo anticipo un’apposita relazione

La circolare Piantedosi del 18 luglio 2018 fornisce i modelli organizzativi e procedurali necessari, indicando anche cosa fare nel caso in cui nella fase istruttoria vengano in rilievo profili complessi di security o di safety e qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti.

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L’aspetto più delicato, a parere mio, è quello dei carri allegorici. Tali carri, spesso, non sono mezzi omologati adibiti al trasporto di persone e come tali non potrebbero circolare con persone a bordo. Vedi mezzi agricoli con carrello modificato “in casa”.

Un via d’uscita potrebbe essere quella di inquadrarli come “attrazioni dello spettacolo viaggiante” (attrazioni sui generis non previste in elenco ministeriale) da abilitare ai sensi dell’art. 69 TULPS e, per quanto compatibile, ai sensi del DM 18/05/2007, operanti in luogo circoscritto, chiuso alla viabilità ordinaria. A questo fine, il soggetto organizzatore dovrebbe presentare una SCIA con valore di art. 69 TULPS

A corredo della SCIA:

  • asseverazione di un tecnico qualificato ai sensi dell’art. 141 del Reg. TULPS sulla agibilità/sicurezza di ogni carro con evidenziate le opportune prescrizioni e la capienza massima (pubblico ed eventuali figuranti con funzione di sorveglianza o animazione).

  • specifica polizza che copra tali attrazioni per responsabilità civile verso terzi.

  • planimetria particolareggiata del percorso e generale dell’evento nel suo complesso.

detto questo, io sconsiglio vivamente, meglio sarebbe se i carri fossero i c.d. trenini turistici di cui al DM 55/2007. Purtroppo sono capitate tragedie di bambini caduti da carri non adibiti al trasporto di persone

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Si soffre un pò tutti di eccesso di responsabilità. Del resto gli spettacoli e le manifestazioni in genere sono eventi molto delicati ed a rischio sinistri. Grazie

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Vedi qua: Tragedia di Carnevale, la testimonianza del carabiniere: “Il carro non era a norma”

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A riguardo del tragico evento e solo per discutere in tema di atti di assenso, ho letto che il carabiniere ha riferito nella sua testimonianza che “non c’era regolamentazione, tutto si basava sul buon senso, l’unica richiesta era quella per la viabilità, che comunicava al Comune che ci sarebbe stata una manifestazione”.
Lo stesso testimone ha poi riferito “che non era stata predisposta un’ambulanza sul posto” e riguardo al carro “non era a norma, perché secondo le norme anti infortunistiche, le barriere non erano idonee a contenere soprattutto i bambini, lì ci passava un adulto, dovevano essere verticali e distanti tra loro massimo 10 cm”.
Atteso quanto precede mi chiedo, solo per capire:

  • successivamente alla domanda per la viabilità è stata adottata un’ordinanza di disciplina del traffico?

  • se si, è stata adottata senza che a monte esistesse almeno una scia per lo svolgimento della manifestazione, che si sarebbe dovuta valutare, tenendo conto di presupposti e requisiti di legge?

  • è sufficiente la sola comunicazione ai sensi degli artt. 18 e 25 TULPS, oltre naturalmente alle misure di security e safety e piano sanitario?

  • se la manifestazione non rilevava né come spettacolo viaggiante né come spettacolo in genere a chi è stata prodotta la relazione di cui all’art. 141 bis R.E. Tulps?

Poi ovviamente ci si chiede anche :

  • chi doveva controllare che le barriere non erano a norma ?

  • chi doveva controllare che su quel carro non potevano essere trasportati bambini e quindi fermarlo?

In un altri post in tema di spettacoli e/o manifestazioni ho formulato le seguenti domanda:

Chi deve controllare l’idoneità statica delle strutture allestite (omologazione,corretto montaggio collaudo statico etc.?

Chideve controllare se sussiste la dichiarazione di conformità degl impianti elettrici?

Chi deve controllare se i mezzi di approntamento antincendio sono stati predisposti?

Chi deve controllare se lo stato reale dei luoghi di una manifestazione/spettacolo è conforme alle misure di safety prodotte?

Etc.

Il controllo spetterebbe alla commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Sul punto, vedasi anche l’ultimo comma dell’art. 141-bis del Reg. Tulps.

Questo anche qualora il parere, le verifiche e gli accertamenti siano sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato (→ capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone). E’ ovvio però che in quest’ultimo caso l’eventuale controllo non può che essere lasciato alla discrezionalità della commissione (controllo “a campione” o quando sorgono dubbi sulla situazione asseverata dal tecnico).

In via secondaria, poi, nulla vieta che anche gli organi di controllo ordinari possano eseguire controlli d’iniziativa per quanto di loro competenza.

Per altri aspetti vedi qua:

riprendendo i concetti già accenntai, il carro agricolo attrezzato per il carnevale dovrebbe essere sanzionato dal VU perché non è adibito al trasporto di persone. L’unica strada della PA è quella di considerarla un’attrazione atipica dello spettacolo viaggiante che è in funzione su strada chiusa al traffico (diventa un’areza per il PS). Detto questo, mi aggancio all’ultimo post di Marco