ai fini del rilascio del Titolo Unico da parte del Responsabile Suap rileva la natura del soggetto , se privato o ditta, oppure può avere rilievo la natura dell’immobile nel caso di cambio di destinazione d’uso?
La domanda è: quali procedure sono gestite o, come si dice, passano dal SUAP? Relativamente alle pratiche edilizie, ci passano le pratiche afferenti all’edilizia produttiva (come dice il DPR 160/2010).
L’art. 38 del DL n. 112/2008 punta l’attenzione, soprattutto, all’impresa e al campo applicativo della direttiva Bolkestein. Il DPR n. 160/2010 generalizza ancora di più e dispone: è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Come detto altre volte: criterio soggettivo e/o criterio oggettivo.
Il criterio soggettivo riguarda chi presenta la pratica. A parere mio, a prescindere dal fine di lucro, qualsiasi soggetto che è in grado di erogare una prestazione economica in un mercato di riferimento. Prendo spunto dalla giurisprudenza comunitaria sugli appalti dove l’operatore economico è qualificato come qualunque soggetto che offre sul mercato le proprie prestazioni, indipendentemente dalla qualifica giuridica-imprenditoriale rivestita.
Il criterio oggettivo riguarda il “cosa” a prescindere dal soggetto. In generale, a fronte di una destinazione d’uso produttiva dell’immobile, ogni pratica riguardante quell’immobile entra nella competenza procedurale SUAP indipendentemente dalla nature del soggetto dichiarante o richiedente (criterio oggettivo – condizione sufficiente per attivare il SUAP). Detto questo, ci possono essere dei casi limiti di esclusione che, però, dovrebbero essere declinati a livello comunale e condivisi fra i vari uffici. Ad esempio: il mero proprietario (persona fisica) di un fabbricato commerciale che ha necessità di presentare una CILA o una SCIA edilizia per la manutenzione del fabbricato quando questo è sfitto, potrebbe non passare dal SUAP. Tuttavia, è difficile andare a catalogare i casi di esclusione, la finalità dell’immobile è, comunque, produttiva. Il caso che citi potrebbe essere uno di quelli limite: andare dalla destinazione d’uso produttiva a civile abitazione potrebbe non possare dal SUAP se il soggetto è una persona fisica. Ci sono margini interpretativi per mettere su delle prassi comunali condivise.
Sul punto vedi il TAR Salerno n. 225/2014 che annulla un permesso di costruire di un distributore di carburati rilasciato dal comune e non dal SUAP.
Su altre considerazioni sul SUAP vedi: Casa Riposo - SUAP