Buongiorno,
chiedo gentilmente un parere in merito al quesito sottoriportato:
In sostanza sarebbe esercizio di vicinato alimentare.*
Il subingresso sarebbe previsto solamente per fattispecie ben definite che devono necessariamente appoggiarsi ad un atto notarile, pure le ALTRE CAUSE avrebbero la necessità di richiamare un atto notarile, come si evince pure dalla postilla sotto che richiama l’art. 2556 del c.c.
Il caso in esame avrebbe una logica di scioglimento e cancellazione di una snc dopo il recesso di uno dei due soci, con mancata ricostituzione della pluralità degli stessi. Quindi nelle tempistiche opportune si arriverebbe a cancellazione della società senza intervento notarile con prosecuzione dell’attività sotto forma di ditta individuale.
Chiaramente la p.iva sarebbe diversa, ma ci si farebbe forza di un subingresso, che favorirebbe una continuità amministrativa con una semplice voltura sanitaria e senza eventuali necessità di adeguamento e/o nuove autorizzazioni aggiornate. Ci si chiedeva però se potesse esistere un’eccezione a quanto sopra, richiamando come numero di registrazione il protocollo camerale della pratica di cancellazione. In sostanza, visto che si potrebbe evitare il notaio per recesso e scioglimento con cancellazione della società, si voleva capire se fosse stato legittimamente evitabile anche per avere un trasferimento della proprietà e/o gestione (che in questo caso sarebbe giustificato dalla cancellazione con continuazione sotto forma di ditta individuale).
Se invece il subingresso senza l’aggancio dell’atto notarile fosse impraticabile (nel senso che la pratica non sarebbe accettata dal Suap), allora saremmo costretti ad indirizzare comunque il cliente da un Notaio per il trasferimento della gestione della ditta, con i conseguente accrescimento dei costi che dovrà sopportare”.
Grazie mille in anticipo
