Subentro esercizio di vicinato alimentare senza atto notarile

Buongiorno,
chiedo gentilmente un parere in merito al quesito sottoriportato:

In sostanza sarebbe esercizio di vicinato alimentare.*
Il subingresso sarebbe previsto solamente per fattispecie ben definite che devono necessariamente appoggiarsi ad un atto notarile, pure le ALTRE CAUSE avrebbero la necessità di richiamare un atto notarile, come si evince pure dalla postilla sotto che richiama l’art. 2556 del c.c.

Il caso in esame avrebbe una logica di scioglimento e cancellazione di una snc dopo il recesso di uno dei due soci, con mancata ricostituzione della pluralità degli stessi. Quindi nelle tempistiche opportune si arriverebbe a cancellazione della società senza intervento notarile con prosecuzione dell’attività sotto forma di ditta individuale.

Chiaramente la p.iva sarebbe diversa, ma ci si farebbe forza di un subingresso, che favorirebbe una continuità amministrativa con una semplice voltura sanitaria e senza eventuali necessità di adeguamento e/o nuove autorizzazioni aggiornate. Ci si chiedeva però se potesse esistere un’eccezione a quanto sopra, richiamando come numero di registrazione il protocollo camerale della pratica di cancellazione. In sostanza, visto che si potrebbe evitare il notaio per recesso e scioglimento con cancellazione della società, si voleva capire se fosse stato legittimamente evitabile anche per avere un trasferimento della proprietà e/o gestione (che in questo caso sarebbe giustificato dalla cancellazione con continuazione sotto forma di ditta individuale).

Se invece il subingresso senza l’aggancio dell’atto notarile fosse impraticabile (nel senso che la pratica non sarebbe accettata dal Suap), allora saremmo costretti ad indirizzare comunque il cliente da un Notaio per il trasferimento della gestione della ditta, con i conseguente accrescimento dei costi che dovrà sopportare”.

Grazie mille in anticipo

Subentro in Esercizio di Vicinato Alimentare senza Atto Notarile

CONTENUTO

Il subentro in un esercizio di vicinato per la vendita di alimenti e bevande è un tema di rilevante importanza per i dipendenti della pubblica amministrazione e per i concorsisti pubblici, poiché coinvolge procedure amministrative e normative specifiche. In generale, il subentro non richiede necessariamente un atto notarile, ma le modalità possono variare a seconda del comune in cui si opera.

Ad esempio, nel comune di Parma, il subentro è regolato come “Attività di somministrazione alimenti e bevande”. In questo caso, è sufficiente presentare una domanda amministrativa al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) senza la necessità di un atto notarile. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 114/1998, in particolare l’articolo 23, che disciplina il subentro attraverso la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Analogamente, a Reggio Emilia, le procedure per il subentro sono gestite dai servizi comunali, con la possibilità di svincolare obblighi unilaterali. Anche qui, la SCIA è il documento principale da presentare, e non è richiesta la formalizzazione notarile.

È importante sottolineare che, sebbene la cessione di un ramo d’azienda possa richiedere una scrittura privata autenticata, ciò non implica necessariamente l’intervento di un notaio. La consultazione del regolamento comunale è fondamentale per comprendere i requisiti specifici e le eventuali eccezioni.

Inoltre, è essenziale rispettare le normative igienico-sanitarie, come stabilito dal Reg. UE 852/2004, che impone requisiti per la sicurezza alimentare.

CONCLUSIONI

Il subentro in un esercizio di vicinato alimentare può avvenire senza la necessità di un atto notarile, a condizione che si seguano le procedure amministrative previste dal comune di riferimento. È cruciale informarsi sulle normative locali e nazionali per garantire la conformità e il rispetto delle leggi vigenti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere le procedure di subentro è fondamentale per garantire un corretto svolgimento delle pratiche amministrative. La conoscenza delle normative e delle procedure locali permette di fornire un servizio efficiente e di qualità ai cittadini, contribuendo a una gestione più snella delle attività commerciali.

PAROLE CHIAVE

Subentro, esercizio di vicinato, alimenti e bevande, SCIA, D.Lgs. 114/1998, Reg. UE 852/2004, SUAP, normativa.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.Lgs. 114/1998, art. 23
  • Reg. UE 852/2004
  • Normative comunali specifiche (Parma, Reggio Emilia)

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Non si rileva una disciplina specifica ma è un’ipotesi che può essere avallata come “subingresso” amministrativo data la continuità aziendale: l’impresa cambia ma l’azienda resta quella e passa dalla società al soggetto singolo.
Il commercialista può relazionare sui passaggi formali che sanciscano in modo certo la trasformazione

Vedi:

Vedi articoli come questo.:

http://www.pavoni.it/1/societa_di_persone_snc_e_sas_scioglimento_senza_notaio_2186139.html

Grazie mille del riscontro.