Subingresso in attività L62/2018 Regione Toscana

Buongiorno.
Mi è pervenuta tramite Star la comunicazione di cessazione di un’attività, è possibile in una data successiva presentare subingresso anzichè avvio? (preciso che si tratta di atto di compravendita avvenuto prima della comunicazione di cessazione).
Ho anche un altro dubbio: in caso di subingresso comunicato dal nuovo esercente, il cedente deve sempre fare comunicazione di cessazione al Suap?
Grazie per il chiarimento.

So che la questione è spinosa ma sono del parere che quello che conta è il contratto di trasferimento di azienda stipulato ai sensi di legge (atto notarile). Se c’è quello, la PA può agganciare le rilevanze amministrative a quelle privatistiche. La mera comunicazione di cessazione attività del cedente non inficia la possibilità di considerare la procedura come subingresso. La comunicazione di cassazione è finalizzata a dare informazione alla PA che da una certa data quell’esercente non esercita più l’attività. A quello può seguire Tizio come subentrante se c’è il contratto di trasferimento d’azienda.

La norma regionale, come modificata recentemente, è vaga: La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante (sono sparite condizioni temporali)

Semmai, la PA deve vedere se quell’esercizio resta chiuso per più di un anno a prescindere dal subingresso. Se resta chiuso più di un anno il comune agisce ai sensi dell’art. 126 della LR 62/2018. In quel caso, il contratto di trasferimento avrebbe comunque la sua validità di natura privatistica ma la PA, se avesse adottato la dichiarazione di decadenza/chiusura, potrebbe imporre la presentazione, ex novo, della procedura abilitativa.

Sono aspetti che sarebbe meglio indicare in regolamento comunale così da adottare una linea certa