Terzo Settore - Regolamento limiti attività diverse - DM 107/2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 19 maggio 2021, n. 107
Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attivita’ diverse.
(GU n.177 del 26-7-2021)

Vedi allegato:
DM_107_2021.pdf (134,8 KB)

Per una migliore comprensione riporto l’art. 6 citato:
D.Lgs. 03/07/2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 6. Attività diverse
1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

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