Titolare del potere sostitutivo

Buonasera,

Il titolare del potere sostitutivo è un istituto che ha attinenza esclusivamente con i procedimenti ad istanza di parte oppure può ipoteticamente essere attivato anche nell’ambito di un procedimento amministrativo avviatosi d’ufficio e che non si sia concluso entro i termini previsti?

Grazie

Jessica

Buongiorno Ilaria,

di seguito la risposta al tuo quesito : l’attivazione dell’istituto del potere sostitutivo può essere attivato sia nei procedimenti d’ufficio che ad istanza di parte, come specificato nella circolare del Ministero per la PA e la semplificazione n. 4 del 2012, che allego di seguito.

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/28954.pdf

Alla luce della tua domanda sembra doveroso darti un quadro sintetico dell’istituto.

L’art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 (introdotto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012, modificato dall’art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012 e più recentemente dal D.L. 77 del 31.05.2021) stabilisce che “L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria".

Così , l’articolo 61 del decreto 77/21 prevede un rafforzamento del potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione. Con una modifica all’articolo 2 (legge 241/90), si aggiunge infatti la possibilità da parte dell’organo di governo di individuare il soggetto sostitutivo non solo nell’ambito delle “figure apicali” dell’amministrazione ma anche in “una unità organizzativa”.

Il comma 9-ter dell’art. 2 stabilisce, poi, che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”.

Ratio dell’istituto è quella di:

  1. rendere effettivo il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento, ha, ai sensi del comma 9-ter dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, un termine, pari alla metà di quello originariamente previsto, per l’adozione del provvedimento, servendosi delle strutture competenti o nominando un apposito commissario. Il titolare del potere sostitutivo quando emana il provvedimento è tenuto ad indicare il termine entro cui il procedimento si sarebbe dovuto concludere e quello effettivamente impiegato;
  2. responsabilizzare il vertice politico indicando i settori nei quali è più frequente il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento. Il comma 9-quater dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 dispone che il soggetto al quale è stato assegnato il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve comunicare all’organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dai regolamenti o dalla legge.

Sperando di averti dato uno spunto per meglio comprendere la tematica oggetto del quesito, allego alcuni link di approfondimento.

Buona lettura

Simona

http://focus.formez.it/content/faq-poteri-sostitutivi-frequently-asked-questions-misure-introdotte-decreto-semplifica

Simona

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Buongiorno,

Grazie intanto della dettagliata risposta.

Il mio dubbio era dovuto principalmente al fatto che partivo dal presupposto che il soggetto che richiede l’attivazione del titolare del potere sostitutivo debba avere un interesse diretto a che il procedimento amministrativo si concluda entro i termini previsti; per questo tendevo a collegare l’istituto ai soli procedimenti amministrativi ad istanza di parte; effettivamente però non ho ragionato opportunamente sul fatto che qualunque cittadino, a prescindere dal fatto che si sia di fronte a un procedimento amministrativo ad istanza di parte o d’ufficio, è in un certo senso titolare di un interesse legittimo a che l’azione amministrativa si svolga speditamente e nel rispetto del principio di buon andamento di cui all’art. 97.

Le pongo un’altra domanda, in buona misura collegata al mio precedente quesito; nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non concluda il procedimento amministrativo in un tempo pari alla metà di quello originariamente previsto, l’indennizzo da ritardo può essere richiesto esclusivamente per i procedimenti ad istanza di parte dal soggetto che con propria istanza ha avviato il procedimento e ha successivamente attivato il titolare del potere sostitutivo oppure anche questo è un istituto che vale anche per i procedimenti d’ufficio?

Grazie ancora

Jessica

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Vale la stessa regola.
Sia nei procedimenti d’ufficio che su istanza.

Nel caso si verifichi un ritardo nell’adozione del procedimento, le P.A. (Pubbliche Amministrazioni) e gli esercenti di servizi pubblici sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto, causato dalla inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

In caso di controversie il cittadino, può fare ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale). Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

**Per ottenere l’indennizzo, l’istante deve, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, preventivamente attivare il sostituto ex comma 9 bis dell’art. 2.

Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l’interessato deve presentare istanza alla amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo.

Se il titolare del potere sostitutivo non emana il provvedimento o non liquida l’indennizzo maturato fino a quella data, il cittadino interessato può proporre ricorso avverso al silenzio dinanzi al giudice amministrativo (Tar) congiuntamente alla domanda per ottenere l’indennizzo.

Buono studio

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