Titolo professionale somministrazione suap roma

Buonasera,
in una scia di apertura di somministrazione, un utente ha dichiarato sia nel campo del requisito professionale sia nel campo 1 dei criteri di qualità (art 9 dac 35/2010) lo stesso titolo.

  1. secondo me dovremmo parlare di due titoli diversi e distinti, non può soddisfare con lo stesso titolo entrambi i requisiti, giusto?
  2. posto che secondo me il titolo che ha allegato nel campo criteri di qualità e che ha dichiarato nel campo qualifica professionale in realtà soddisfa solo il requisito dei criteri di qualità…sono io IN DIRITTO di chiedere un attestato valido che soddisfi il requisito professionale o devo inviare ai vigli la richiesta di sopralluogo e saranno loro a verificare?
    Spero di essere stata chiara
    Grazie

Dovresti spiegare meglio l’art. 9 della delibera capitolina. Da quello che ho compreso, Tizio ha indicato il requisito professionale necessario per l’esercizio dell’attività citando quello di cui all’art. 71, comma 6, lett. a): avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni […] Questo ai sensi dell’art. 4 della stessa Delibera 35/2010.


La previsione della tabella di cui al citato art. 9 è assai generica. Tuttavia, la ratio del comma 1 pare chiara: il rilascio è subordinato […] OLTRE al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, al possesso dei requisiti di qualità di cui al comma 3 […]

Quindi, la funzione dei criteri di qualità è quella di andare oltre alle condizioni legali. E’ un di più che non può coincidere con il requisito legale di base.


Detto questo, se sei in fase istruttoria (entro termini per il rilascio del titolo), puoi richiedere un‘integrazione. Ci starebbe quasi un preavviso di rigetto (art. 10-bis) se quel requisito è determinante per il punteggio. In alternativa, potresti essere indulgente e chiedere una sorta di precisazione indicando che deve essere un requisito diverso e chiedendo di rettificare la tabella punteggio. Siamo al limite delle due ipotesi. La cosa è da vedere in base ai dettagli.

Grazie della risposta, il punto è che al di là del fatto che dovevano essere due titoli diversi, secondo me il titolo che ha allegato è un titolo di specializzazione (valido quindi per il punto 1 dei criteri di qualità) e quindi non valido come titolo professionale ex art 71…
una volta che ho appurato questo con certezza…
posso/devo cliccare sul “richiesta di conformità” e poi su “richiedi integrazione” oppure la scia è proprio irricevibile? oppure devo mandare i vigili a verificare il/i titolo/i?
Grazie mille del confronto

se è così la SCIA è ricevibile ma non ha effetti ailitanti perché il privato non ha dichiarato un requisito non valido. Occorre adottare un motivato provvedimneto di “divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”. In genere, la mancanza dei requisiti professionali porta al dvieto subitaneo.
Vedi qua: Scia e interruzione termini - n°2 da mario.maccantelli

ok grazie, . sono ancora nei 60 giorni. faccio avvio di procedimento volto al divieto di prosecuzione dell’attività con lo scopo di ricevere idonea documentazione di titolo abilitativo?
grazie

come ho detto sopra, ritengo che debba essere effettuato un provvedimneto di divieto. Nella SCIA non si effettua la comunicazione di avvio procedimento.

La comunicazione di avvio procedimento, nei fatti, sarebbe una sorta di comunicazione di preavviso di rigetto. In altre parole, la verifica della INSUSSITENZA dei presupposti di fatto e di diritto necessari e sufficienti all’esercizio di quella attività consente alla PA, se siamo nel termine dei 60 gg, a far notare al privato che, semplicemente, non possiede una situazione giuridica idonea per poter esercitare. Non c’è spazio per una valutazione discrezionale come nel caso dei procedimenti autorizzatori. Per contro, il privato, un attimo dopo aver ricevuto il provvedimento di divieto prosecuzione attività, può presentare un’altra SCIA ex novo dove si indica (varando qualche elemento sostanziale) una nuova posizione giuridica.
Vedi TAR Liguria n. 358/2021 anche CGA Sicilia n. 460/2016.


In alternativa puoi gestire in modo informale e attendere una rettifica più o meno “spontanea”. Attenzione, però, a non superare i 60 gg

ok ti ringrazio quindi se ha capito bene le strade sono due:

  • provvedimento di divieto di prosecuzione
    oppure
  • richiesta informale di integrazione
    entrambe nei 60 giorni
    giusto?
    nel secondo caso l’utente puo integrare via pec con il titolo giusto (sperando che si sia solo sbagliato a scrivere)?
    grazie

apro un nuovo argomento per chiederti approfondimenti sull’avvio di procedimento

grazie dell’aiuto prezioso