Per una Scia per un esercizio di vicinato presentata il 17 giugno sono state chieste delle integrazioni in data 22 luglio con l’interruzione dei termini ma l’operatore non ha mai risposto nei 30 giorni dati dalla P.A.
Nel caso di interruzione i termini ricominciano a decorrere solo quando l’operatore risponde alla richiesta di integrazioni oppure no?
Inoltre nel caso in cui si superasse il termine di 60 giorni per la Scia cosa è possibile fare per inibire l’attività?
Tutto deve avvenire nei 60 gg il termine è considerato perentorio dalla giurisprudenza. Dopo 60 gg il privato matura una sorta di legittimo affidamento che poi dovrà essere affrontato solo con i modi dell’autotutela (ci devono essere veramente i presupposti dell’autotutela e non deve essere un intervento meramente tardivo camuffato da autotutela).
Dall’altra parte, la PA ha il dovere di inibire subito l’eventuale attività intrapresa in assenza dei requisiti di legge. Se la SCIA è incompleta o redatta male tale da non mettere la PA nelle condizioni di verificare se il soggetto/luogo abbiano o meno i requisiti di legge, la PA dovrebbe dichiararla irricevibile. La soluzione non è “cattiva” come sembra. Un attimo dopo il privato può presentare nuova SCIA completa ed efficace risolvendo la cosa.
Se non intervieni nei 60 gg il soggetto potrebbe dire che non hai rilevato la mancanza dei requisiti altrimenti saresti intervenuta. Mettersi in attesa di precisazioni o “integrazioni” è una trappola. Magari le precisazioni arrivano poco prima dello scadere del termine dei 60 gg e non fai più in tempo a controllare le dichiarazioni. Il termine dei 60 gg non si sospende, devi reprime velocemente l’attività già iniziata che potrebbe essere illegittima. Tendenzialmente non si parla di integrazioni, non siamo nell’ambito di un procedimento autorizzatorio.
Quindi, ricapitolando e copiando un post che ho già scritto, teoria vorrebbe che la SCIA mancante di dati obbligatori non possa produrre gli effetti abilitativi e sia dichiarata inefficace/irricevibile. Il privato può presentare, un attimo dopo, la SCIA completa e, in pratica, nemmeno cessare l’attività intrapresa.
L’art. 19, comma 3 della legge 241/90 si applica quando la PA competente ha rilevato la mancanza dei requisiti legali per l’esercizio dell’attività. Sono i requisiti oggetti/soggettivi in riferimento all’esercizio dell’attività. Ad esempio: manca il requisito professionale, manca l’agibilità, la superficie è maggiore di quella prevista, ecc…
Un conto è la correttezza formale della SCIA e un conto è l’accertamento dei requisiti. La correttezza formale prescinde dall’accertamento dei requisiti. Quando la SCIA è completa, e ricevibile, allora si verifica il possesso dei requisiti oggettivi/soggettivi. Se non è completa non è ricevibile.
Detto questo, la PA, comunque entro 60 gg, può tentare una sorta di soccorso istruttorio prima di dichiarare la SCIA non ricevibile. Non è la prassi corretta ma molte PA lo fanno. Sarebbe una procedura da indicare in un reg. comunale sul procedimento amministrativo (ripeto che non è il caso dell’art. 19, comma 3). In ogni caso, raccomando di non cadere nella trappola di oltrepassare il termine “perentorio” dei 60 giorni per adottare eventuali provvedimenti inibitori. L’eventuale applicazione del soccorso istruttorio riguarderebbe elementi formali della SCIA e non i requisiti sostanziali per l’esercizio dell’attività. Gli ambiti, come detto, sono DIVERSI. Per non cadere nella trappola dei 60 gg sarebbe meglio trattare il soccorso istruttorio come carenza dei requisiti (da vedere caso per caso).
Se mancano i requisiti di legge (soggettivi / oggettivi) allora si interviene con l’art. 19, comma 3. Copiando un altro post:
In sintesi:
Se la SCIA è ricevibile la PA può:
- accertare la presenza dei requisiti e presupposti di legge;
- accertare la carenza dei requisiti:
2.a - provvedimento istantaneo di divieto prosecuzione entro 60 gg quando non sia possibile la conformazione (es. manca l’agibilità);
2.b - provvedimento di divieto prosecuzione attività con condizione sospensiva dell’efficacia dello stesso. Il provvedimento riporta le prescrizioni da soddisfare entro un termine di 30 o più gg – alla scadenza del termine l’attività è vietata di per sé (i requisiti non c’erano fin dall’inizio – l’eventuale ottemperamento elimina il divieto).
2.c - come 2.b, al quale si aggiunge la sospensione dell’attività intrapresa all’emissione del provvedimento in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale
La ringrazio ma sono un po’ dubbiosa sul fatto che comunque l’art. 19 comma 3 parla di interruzione dei termini nel caso di atto motivato della Pa, termine che ricomincia a decorrere dal momento in cui vengono presentate le integrazioni.
Quindi laddove si siano richieste le misure necessarie ai fini della conformazione dell’attività e l’operatore ha risposto, da quel momento, trattandosi di interruzione, il termine di 60 giorni dovrebbe iniziare a decorrere nuovamente o sbaglio?
Invece laddove siano decorsi i 30 giorni e l’operatore non ha dato risposta allora l’attività secondo la norma dovrebbe intendersi automaticamente vietata oppure no?
Hai parlato di integrazioni, ho dato per scontato che si trattasse di qualcosa che mancava nella SCIA e non di ordine di conformazione a segito di verifica dei mancanza dei requisiti di legge.
L’atto motivato indicato dal comma 3 è emesso nei 60 gg, dopo che si è verificato la manzanza dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività. Un volta emesso l’atto motivato con sospensione dell’attività, il privato presenta le misure intraprese per la regolarizzazione. Da quando le presenta, in regime di sospensione dell’attività, decrrono nuovamente 60 gg al termine dei quali, in assenza di uleriori provvedimenti comunali, l’attività può ripartire.
La ringrazio molto, però non ho ancora chiaro quando si applica la sospensione e quando l’ interruzione ?
Perché se io interrompo i termini poi ricominciano a decorrere quando il privato mi presenta le integrazioni mentre con la sospensione non ridecorrono integralmente i 60 giorni, potrebbe farmi degli esempi concreti per differenziare le 2 ipotesi?