Toscana - annullamento scia in autotutela di home restaurant

Buongiorno,

nel Luglio 2023 è stata presentata al Suap una Scia di Avvio attività di Home Restaurant in immobile di civile abitazione avente destinazione d’uso residenziale anche nella parte destinata alla somministrazione.

Dopo varie perplessità dovute ai vuoti normativi la Scia fu ritenuta procedibile (anche se l’Agenzia delle Dogane e Monopoli non ha mai rilasciato la Licenza di vendita di prodotti alcolici, in quanto persona fisica).

Oggi, alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato del Dicembre 2023 (n.02437/2023) la quale afferma espressamente che “l’Attività di Home Restaurant è equiparata agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” e che pertanto tali attività debbono rispettare i requisiti, non solo professionali, ma anche edilizi-urbanistici delle attività commerciali.

Vista la volontà dell’Amministrazione comunale e del nuovo Dirigente di procedere ad annullare in via di autotutela, per le ragioni sopra descritte, la Scia di Avvio attività di Home Restaurant presentata in Luglio scorso, si chiede cortesemente qual’è l’iter amministrativo corretto da seguire?

Dobbiamo predisporre l’avvio di procedimento indicando un termine per la conformazione eventuale del cambio di destinazione d’uso? Oppure procediamo con il mero annullamento ( o forse revoca??) della Scia in autotutela?

Grazie mille, saluti.

Considerando come sia trascorso quasi un anno e l’attività sarà stata esercitata, è opportuno trasmettere avvio di procedimento, richiamando la necessità di conformazione, almeno per avvisare l’intestatario l’attività a cui è stato permesso esercitare.

Eventualmente l’avvio di procedimento può essere ulteriormente motivato previo sopralluogo degli uffici competenti alle verifiche del caso, quali Polizia Municipale ed Azienda sanitaria preposta in loco.

Il termine del procedimento può essere breve, 15-20 giorni, considerando anche l’impossibilità di conformarsi ai requisiti di legge, ovvero la possibilità dell’esercente di trasmettere nuova SCIA, anche per altri locali, laddove volesse proseguire in altro modo l’attività.
Conseguentemente sarà predisposta e trasmessa la disposizione di chiusura dell’attività ed inefficacia del titolo abilitativo.

Da quello che dici, è una necessità sopravvenuta perché la PA ha cambiato interpretazione non perché ha rinvenuto una non conformità già presente al momento della presentazione della SCIA. Dubito che potrebbe reggere in sede giudiziale. Si tratterebbe più di una revoca di che di un annullamento (per quanto siano concetti non riferibili alla SCIA).

Inoltre, la PA si muoverebbe in base a una sentenza e non in base a una legge. Fosse una legge non varrebbe che per il futuro (salvo un eventuale regime transitorio per il campo applicativo esistente). La sentenza del CdS riguarda una situazione di abusività edilizia e non entra nel merito della destinazione d’uso che resta una faccenda comunale. Quindi, al più, adotterei una norma comunale generale di carattere commerciale/edilizio dove viene sancito che anche l’HR necessita della destinazione d’uso commerciale anche se svolto in modo non professionale (che poi significa vietare l’HR dato che se un soggetto lo svolge in un fabbricato commerciale sarà sicuramente un soggetto professionale). Tale norma si applicherebbe solo per il futuro.

Anch’io sarei molto cauto prima di prendere in seria considerazione l’ipotesi di chiudere l’attività in questione solo sulla base di quello che dice la sentenza del Consiglio di Stato…

Quella sentenza interviene confermando la correttezza di un’ordinanza di demolizione relativa agli abusi edilizi commessi su un immobile, nonché la correttezza dell’ordine di chiusura di un’attività ivi esercitata e definita come “Home restaurant” . Ma non perché la stessa sarebbe stata priva di un titolo abilitativo, bensì unicamente perché esercitata all’interno di locali abusivi sotto il profilo edilizio.

Ma a mio giudizio il C.d.S. ha ripreso il termine “home restaurant”, sbagliando, solo perché si è fatto trascinare pedissequamente nella replica alla giustificazione addotta dalla parte: questa si difende sul punto dicendo infatti che la sua attività era un “home restaurant” e come tale libera e non soggetta ad alcuna normativa.

Se si esamina attentamente la questione, però, si dovrebbe dedurre che un’attività di somministrazione svolta nei confronti dei soci di un ASD rientra nelle ipotesi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un circolo privato, con quello che ne conseguiva ai sensi del DPR 235/2001. Se poi, come traspare tra le righe, la somministrazione sarebbe stata rivolta anche a “non soci” (che vengono chiamati “clienti occasionali”…) , ecco che quello avrebbe potuto essere individuato come un vero e proprio pubblico esercizio.
In breve: nonostante la denominazione più volte utilizzata, quello NON ERA un “home restaurant”.