Toscana - Decadenza titolo abilitattivo strutture ricettive

Buongiorno,
vorrei un chiarimento circa la competenza dell’avvio del procedimento per la decandenza del titolo abilitativo delle strutture ricettive.
Nella norma, LR 86/2018 ART 35 comma 1bis… si legge che l’attività puo essere sospensa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilititivo.
Noi essendo un SUAP associato siamo noi titolari per l’attivivazione dell’avvio del procedimento o deve essere fatto dal Responsabile del Servizio Attiività Produttive del Comune?
Grazie

Tutto dipende dalle regole che vi siete dati. In via generale il SUAP pure e semplice non ha nessuna competenza di amministrazione attiva ma è solo un modus operandi, un modello procedimentale che guarda più alla forma (rispetto dei modi e dei tempi procedimentali) che alla sostanza (adottare, decidere, verificare, usare discrezionalità amministrativa). In molti comuni, alla stessa unità funzionale (stesso dirigente) viene data la competenza SUAP e servizio commercio/attività economiche. In questo caso, è un tutt’uno che giustifica anche l’adozione sostanziale di provvedimenti. In alternativa, il SUAP nudo e crudo si limita alla gestione dei flussi documentali in usci e in entrata arrivando alla responsabilità del procedimento ma senza avere la competenza anche per l’adozione del provvedimento finale (salvi i casi super teorici di cui all’art. 38, comma 3, lett. h) del DL n. 112/2008
Vedi qua altri spunti che ho redatto qua: Casa Riposo - SUAP