Toscana - titoli dei produttori e commercianti in evento pubblico

L’Associazione X organizza un Evento pubblico temporaneo (Mercatino di Natale, Festa dello Sport, Festa del vino ecc…) per il quale presentarà al Suap la Scia di Attività Temporanea di pubblico evento.

Oltre agli Hobbisti (muniti di Tesserino), l’Associazione X ha invitato anche i Produttori agricoli e altri Commercianti che potranno vendere i loro prodotti, in occasione di questo Evento.

A quale titolo Questi possono vendere?
Per i produttori agricoli è sufficiente una comunicazione al Comune? (assolta in questo caso dalla Scia). Oppure occorre ulteriore Scia?
Invece per i Commercianti in sede fissa (es. un Fioraio che ha regolare negozio di fiori che vorrebbe vendere i fiori durante il mercatino di Natale del paese) per poter vendere in queste occasioni debbono aver presentato, e dunque possedere, anche la Scia di commercio su suolo pubblico?

Oppure in queste manifestazioni, per Commercianti e Produttori agricoli è sufficiente assolvere il suolo pubblico per la concessione temporanea?

E’ argomento molto dibattuto in Comune con la Polizia Municipale.

Già qui potremmo iniziare un dibattito :blush: Ogni procedura abilitativa ha dei precisi presupposti legali. Che cosa intendi per SCIA di “attività Temporanea di pubblico evento”. Forse intendi più SCIA contestuali (dopo il 2016 si dice SCIA unica), fra le quale: SCIA ex art. 68/69 TULPS, SCIA ex art. 80 TULPS, SCIA per somm.ne temporanea ai sensi dell’art. 52 della LR toscana 62/2018; notifica ex art. 6 del EG: CE 852/04. Senza contare la musica che necessiterà di autorizzazioni ex art. 6 della legge 447/95 e relativa normativa regionale (DPGR 2R/2014, artt. 15 e 16)

Il regime giuridico per la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori agricoli è quello di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001. Dopo varie modifiche l’art. 4 ha perso di logicità ma tant’è. L’art. 4 prevede varie ipotesi di vendita al dettaglio. Quando è prevista una procedura questa è la “comunicazione”, neppure la SCIA.

Qua puoi scaricare una sintesi che he redatto qualche hanno fa

La vendita itinerante oppure su posteggio in concessione è sottoposta a comunicazione mentre per la partecipazione a sagre, fiere ecc. (evidentemente eventi estemporanei) non è prevista nessuna comunicazione. Sto parlando della comunicazione ex art. 4 citato, da verificare, quindi, la necessità o meno di un aggiornamento della notifica ex reg. CE 852/04 se si trattasse di prodotti alimentari (come nel 90 % dei casi). Alla stessa cosa ci si arriva vendendo la LR 62/2018, art. 9, comma 2, lett. c): la vendita diretta sfugge dal campo applicativo della normativa sul commercio e si applica l’art. 4 citato. Sono fatte salve le norme sulla concessione di suolo pubblico.

Posso dirti che su questo aspetto c’è dibattito ovunque perché la legge non entra nel dettaglio. Io ti dico la mia. È chiaro che un se un commerciante al dettaglio vuole andare a vendere su AAPP deve acquisire i relativi titoli: questa è la regola generale. Tuttavia, la LR ammette delle ipotesi ibride che lasciano qualche dubbio procedurale. Parlo delle fiere promozionali, delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e delle fiere antiquarie. Per le prime due ipotesi la legge toscana indica esplicitamente che possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese, per l’ultima ipotesi, che possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca.

A parere mio, la ratio è quella di ammettere tali operatori senza ulteriore titolo. Occorresse il titolo del commercio su AAPP, le specificazioni legali incollate sopra sarebbero senza senso dato che una volta abilitato al commercio su AAPP, qualsiasi soggetto diventerebbe un commerciante su AAPP e potrebbe partecipare a qualsivoglia tipologia, quindi anche ai mercati settimanali.

Incrocia con le disposizioni sulle concessioi temporanee di cui all’art. 36. Il pirmo comma riguarda chi non è commerciante su AAPP, il secondo comma chi è commerciante su AAPP. Vedi il comma 3 per i commercinati antiquari in sede fissa.