Il registro è disciplinato dall’art. 219 del regolamento:
Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione il premio pattuito, esatto o dovuto e l’esito della operazione.
Quindi, il registro segue l’esercente e non una sede. La norma non prevede l’obbligo di indicazione della sede operativa. La sede può anche non esserci, non vedo problemi. Esistono agenzie on-line o ambulanti
Vedi art. 211 del regolamento:
Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell’art. 115 della legge, sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono.
L’autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.