Siamo in Toscana. Un signore realizza candele artistiche in casa e le vuole vendere on line. Prima domanda: si tratta di artista o artigiano? In entrambi i casi non rientra nell’ambito di applicazione della legge regionale sul commercio (L.R.62/2018). Quindi cosa deve fare per poter vendere on line? niente?
grazie mille
Se è un hobbista non ha rilevanza amministrativa. Se fosse un soggetto professionale sarebbe un artigiano, dicerto non un artista. È vero che manca una definizione legale di artista ma si può affermare, almeno, che è colui che realizza opere soggette a diritto d’autore ex art. 2575 cc appartenenti alle arti figurative o espressive.
Come da LR, infatti, la stessa non si applica, a prescindere dalla professionalità, a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, come individuate dall’art. 2575 del C.C., comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico
Quindi, in conclusone, io lo vedo come un artigiano che vende on line. In quanto tale fa vendita diretta e non commercio. Se la vendita on-line è riferita allo stesso ramo d’azienda produttivo, è comunque liberamente esercitabile. Vedi qua: