VEPA Art.6 DPR 380/2001

Leggendo il dpr380/2001 non capisco bene nell’art.6 comma 2 letta b-bis,Per le VEPA devono rientrare all’interno della sagoma dell’edificio o possono essere anche sporgenti(fuori sagoma)?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sulle disposizioni normative relative alle Verifiche di Conformità Urbanistica ed Edilizia (VEPA), come previste dal DPR 380/2001, noto anche come Testo Unico dell’Edilizia.

Il DPR 380/2001 stabilisce le norme relative alla disciplina degli interventi di costruzione e alle relative autorizzazioni. L’articolo 6, in particolare, si occupa delle disposizioni relative alle autorizzazioni per gli interventi edilizi.

La lettera b-bis del comma 2 dell’articolo 6 introduce una specifica disposizione relativa alle VEPA, che sono procedure volte a verificare la conformità di determinati interventi edilizi rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Per quanto riguarda la tua domanda specifica sull’ubicazione delle VEPA rispetto alla sagoma dell’edificio, il testo normativo non fornisce una risposta diretta e univoca. La normativa edilizia, in generale, tende a regolamentare gli interventi in modo da assicurare il rispetto dei piani regolatori locali e delle norme urbanistiche, che possono variare significativamente da un comune all’altro.

In linea di principio, gli interventi edilizi, comprese le eventuali strutture o modifiche legate alle VEPA, dovrebbero rispettare i limiti imposti dalla sagoma dell’edificio, a meno che non siano previste deroghe specifiche nel regolamento urbanistico locale o nella normativa nazionale. Tuttavia, la possibilità di realizzare strutture sporgenti o fuori sagoma può dipendere da specifiche disposizioni normative o regolamentari locali.

Esempio concreto:
In alcuni casi, le normative locali possono permettere piccole sporgenze o elementi fuori sagoma (come balconi, verande, ecc.) sotto determinate condizioni e limiti dimensionali, purché non compromettano l’aspetto estetico dell’edificio o la sicurezza strutturale.

Conclusione sintetica:
Per determinare se una VEPA può essere realizzata fuori dalla sagoma dell’edificio, è necessario consultare la normativa locale specifica e, se necessario, richiedere un parere all’ufficio tecnico del comune di riferimento.

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Bibliografia:

:thinking:

Per prima cosa, occorre ricordare che con l’acronimo “VEPA” l’art. 6 del DPR 380/01 intende le “vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti”…

Per quanto riguarda la risposta alla tua domanda, la cosa principale è non confondere le VEPA (che devono assolvere funzioni temporanee, non devono configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, non devono comportare il mutamento della destinazione d’uso da superficie accessoria a superficie utile, devono ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e non devono modificare le preesistenti linee architettoniche) con le verande, che sono invece strutture fisse per la chiusura di balconi e simili, comportano la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie, e come tali restano soggette a titolo abilitativo edilizio.

In parole povere, le VEPA devono essere amovibili (o comunque facilmente rimovibili), trasparenti (che vuol dire niente vetrate satinate, offuscate o simili) e non devono modificare l’uso accessorio e di servizio all’unità immobiliare interessata.

Detto questo, a mio giudizio le VEPA non dovrebbero uscire dalla sagoma dell’edificio (“devono ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e non devono modificare le preesistenti linee architettoniche”); ma il vero problema, semmai, è distinguerle dalle verande, cosa che invece ha sollevato numerose criticità ed è spesso sottoposta ad un’eccessiva discrezionalità da parte dei tecnici…

Ovviamente una norma apposita del regolamento edilizio comunale e/o della disciplina regionale potrebbe aiutare.

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OK, ho ben capito GIUSTAMENTE la distinzione VEPA-VERANDE, però mi chiedo, non c’è una norma che specifica espressamente che le vepa non devono uscire dalla sagoma uscita? Uno interpreta il “devono ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e non devono modificare le preesistenti linee architettoniche” non creando altro ingombro, e comunque si la distinzione dalle verande crea non pochi problemi.

Posso dire che secondo me non dovrebbero esserci ste zone di ombra ma essere piu perentori e chiari su tante questioni, ma tanto rimane una mia opinione e quindi fine a se stessa.

Grazie per la tua risposta, Silvia

Se c’è, dovrebbe essere scritta nel vostro regolamento edilizio comunale o nella vostra disciplina edilizia regionale.

Non per niente, avevo scritto che la cosa “ha sollevato numerose criticità ed è spesso sottoposta ad un’eccessiva discrezionalità da parte dei tecnici…”.
Quindi non è solo una tua opinione. :wink:

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