Violazione DL covid e chiusura 5 gg

il tema è la chiusura dell’esercizio commerciale/di somministrazione disposta dall’organo accertatore per violazione DL covid.

La norma prevede che ‘all’atto dell’accertamento’ l’organo accertatore può procedere alla chiusura immediata del locale per interrompere la prosecuzione della violazione od impedirne la reiterazione. Nel caso in cui vi siano evidenti ed oggettivi problemi di sicurezza operativa, anche sotto l’aspetto dell’ordine pubblico, non si contesta immediatamente ma si procede alla notifica successiva del verbale di accertamento. In caso di reiterazione della violazione, nonostante le avvenute notifiche di numerosi accertamenti, è legittimo (su basi giuridiche) procedere alla chiusura postuma per 5 gg a partire dalla data di notifica del verbale?

Vedi questa interessante circolare:
PrefetturaSIena_sanzione-accessocia_chiusura-cautelare_COVID.pdf (3,1 MB)

Grazie
come temevo, ne deduco quindi che l’applicazione della chiusura cautelare dei 5 gg postuma non sia contemplata. però, considerato il caso in cui le violazioni che giustificherebbero la chiusura vengono commesse quotidianamente (in orario notturno) nonostante che gli accertamenti di violazione siano puntualmente notificati al titolare a pochi giorni di distanza, vista la legittima impossibilità alla contestazione immediata, mi chiedo se la medesima giustificazione (criticità di sicurezza operativa ed ordine pubblico) legittimi l’applicazione della chiusura cautelare postuma, sempre in considerazione della spudorata recidiva…

A questo punto puoi sentire l’autorità competente (Prefettura) e agire di concerto. In ogni caso, si può giustificare un intervento cautelare postumo in funzione delle circostanze. Meglio farlo in ritardo che non farlo. La norma sanzionatoria dispone: All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore PUO’ disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione

grazie, sono d’accordo

A mio avviso proprio perché avente natura cautela e stante il fine della stessa ed il tenore letterale della norma (…all’atto dell’accertamento…:”) va eseguita se possibile nell’immediatezza e non a posteriori.
Se non è possibile farlo, l’indomani o cmq entro 90 gg g si notificherà la sola sanzione pecuniaria.