si legge:
Il primo comma dell’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., tuttavia, fissa un’eccezione a detta regola stabilendo che:
“Omissis… Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata”.
Ma come fare a determinare quali fuochi artificiali marcati CE, appartenenti alle citate sigle europee “F1” “F2” “F3” “P1” “T1”, per cui è ammessa la vendita, ricadono negli appena richiamati “… prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D) …. e della categoria 5), gruppo E)”.
Viene in soccorso, a tal fine, la c.d. “tabella di equiparazione”, di cui all’Allegato 1 al Decreto del Ministro dell’Interno 9 agosto 2011 - come modificato dai successivi D.M. del 3 aprile 2012 e del 4 giugno 2014, che, comparando i prodotti pirotecnici recanti il marchio CE alle corrispondenti categorie italiane previste dall’art. 82 Reg. T.U.L.P.S., facilita l’individuazione delle corrette modalità di deposito sulla base della normativa italiana.
In realtà, tale operazione non risulta di facile e immediata fruizione per chi non possiede una specifica competenza in materia e, pertanto, per comprendere se gli artifici appena acquistati possono ricadere o meno nella V categoria nazionale gruppi “D” ed “E”, che fruiscono delle esenzioni sopra indicate, si suggerisce sempre di chiedere informazioni dettagliate e preventive al rivenditore.
A puro titolo di esempio, tuttavia, si tenga presente che, al netto di eventuali illeciti amministrativi e/o penali da parte dei rivenditori, se ci si limita ad acquistare un quantitativo inferiore ai 5 Kg di artifici marcati CE presso supermercati, cartolerie e tabaccherie (cfr. sopra 4 lett.b), non c’è l’obbligo di espletare alcuna formalità presso l’Autorità di pubblica sicurezza, in quanto tutti gli articoli venduti in tali esercizi, così come dagli ambulanti, ricadono sempre nella V categoria nazionale gruppo D o gruppo E.
…
Resta in capo all’utilizzatore finale, infine, l’obbligo di utilizzare i fuochi d’artificio secondo le modalità d’impiego riportate sulla confezione minima di vendita e si rammenta che l’accensione dei fuochi da utilizzarsi all’aperto, ove non configuri la realizzazione di uno spettacolo da autorizzare ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S., non può avvenire “… in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa” secondo quanto disposto dal medesimo articolo
Secondo il mio modesto parere sembra che il privato possa acquistare liberamente i fuochi di categoria F2 e farli esplodere lontano da abitazioni ecc…ma se tali fuochi vengono utilizzati in ambito di spettacolo pirotecnico, nelle vicinanze di strade e abitazioni, debba sottostare al dispositivo dell’art.57. 