Salve a tutti, il mio comune sta aggiornando il regolamento estetisti, acconciatori, tatuatori e pericer. Le categorie del settore ci hanno chiesto se è possibile ammettere l’affitto di poltrona misto- acconciatore/estesista, estetista- acconciatore
La domanda che che mi pongono è questa: l’acconciatore che ha solo il titolo professionale di acconciatore ( non anche quello di estetista) e che ha presentato scia per attività di acconciatore può affittare una cabina ad un estetista che naturalmente ha il possesso del titolo previsto e chepresenterà scia di affitto di poltrona/ cabina? oppure il primo titolare dell’attività, l’acconciatore, deve avere entrambi i titoli professionali?
ed inoltre servono poi requisiti aggiuntivi in termini di bagni rispostigli etc?
L’altra domanda è questa: un’estetista che ha solo il titolo professionale di estetista ( non quello anche di acconciatore) e ha presentato regolare scia di estetista può stipulare affitto di poltrona ad un acconciatore, in possesso dei requisiti professionali, il quale presenterà poi la dovuta scia? anche in questo caso l’estetista deve avere entrambi ti tioli professionali?
Ho letto vari pareri/circolari del MISE, il parere n. 19468 del 11 febbraio 2015 dice che il titolare deve avere tutti e due i titoli professionali per poter fare affitto di poltrona eterogeneo, mentre la circolare n. 16361 del 2014 non prevede il possesso di entrambi i titoloi professionali per poter effettuare l’affitto di poltrona per le attività complementari.
Una delle associazioni di categoria interpellate in concertazione mi riferisce inoltre che la legge toscana sull’artigianto non consentirebbe l’avvio di due attività artigianali presso lo stesso locale… non riesco a trovare il riferimento preciso che impedisce tale coesistenza.
Comunque l’art 2. comma 7 della legge 174/2005 ammette che nello stesso locale possano coesistere attività di acconciatore ed estetista sia in forma di due diverse società artigianali che mediante la costituzione di un’unica società.
Sinceramente non capisco i dubbi della’associazione… mi potete dare una mano? Nel regolamento comunale in via di redazione vorremmo aprire alla possibilità di dare in affitto di poltrona o di cabina ad attività complemenatre senza necessità che il titolare dell’attività principale aperta per prima debba avere il possesso degli altri titoli professionali e senza richiedere requisiti aggiuntivi per bagni spoglaiti etc. Grazie dell’aiuto. Elisa
L’affitto di poltrona può essere incrociato: acconciatore che ospita estetista e viceversa. Nell’accezione ormai consolidata (manca una norma che detti disciplina specifica), l’affittuario di poltrona è un soggetto a sé stante che non entra a far parte dell’impresa ospitante. L’impresa ospitate resta tal quale anche se affitta la poltrona a chi fa attività diversa. Vedi la circolare del MiSE n. 16361 del 2014 che hai citato
Sempre per prassi consolidata, sarà l’affittuario a presentare SCIA dichiarando i requisiti allegando planimetria. Si tratta di una delle “n” declinazioni del cosiddetto co-working / esercizio congiunto: due imprese che condividono uno spazio.
Circolari a parte (non sono fonti del diritto), parlando in generale, l’esercizio congiunto di attività diverse è sempre ammissibile. Restano fatte salve eventuali incompatibilità di carattere rilevante: tutela della salute, ecc. Ogni esercente deve avere i requisiti propri in base all’attività esercitata.
Le norme del 2010/2012 (d.lgs. n. 59/2010 – DL 138/2011 - DL 201/2011 – DL 1/2012) non ammettono interpretazioni restrittive. Solo la legge può introdurre divieti espliciti e solo se basati sulla tutela di motivi imperativi di interesse generale.
L’associazione che citi ribalta il modo di interpretare la legge: è tutto ammissibile eccetto quello che è esplicitamente vietato dalla legge. Quando dico esplicitamente mi riferisco al fatto che il divieto deve essere previsto in modo preciso e circostanziato. Non sono ammissibili interpretazioni per analogia.
Lo stesso nel tuo regolamento: non importa che tu dica che è ammissibile, lo è per legge. Anche se non lo dici non cambia nulla. Se tu lo vietassi, il regolamento non sarebbe applicabile. In ogni caso, fai bene a specificarlo così togli dubbi a che ne ha
Vedi:
Grazie mille Dott. Maccantelli! Elisa