Buongiorno, nel ns. comune sono presenti 2 impianti stradali di distribuzione di carburante e un impianto privato al servizio di una ditta di elisoccorso. Quest’ultima ha presentato attraverso il Suap associato, apposita domanda di collaudo, essendo trascorsi 15 anni dal rilascio dell’autorizzazione per l’impianto privato.
Invece i due impianti stradali a tutt’oggi non risultano essere mai stati sottoposti a procedura di collaudo, in quanto i titolari non ne hanno mai fatto richiesta.
La Regione Piemonte con un parere del 8/2/2021 (che si allega), sostiene che il collaudo degli impianti non rientri nella casistica dell’art. 10 del D.P.R. n. 160… tuttavia in un’ottica di semplificazione amministrativa, in alternativa al collaudo ritiene possibile che ci si avvalga della procedura art. 10 del DPR 160, mediante la produzione di documentazione attestante il rispetto della normativa sanitaria, ambientale e di sicurezza.
Le perplessità nascono dal fatto che la Regione non fa riferimento ad un professionista abilitato quale soggetto deputato a redigere tale documentazione, ma scrive che la stessa deve essere rilasciata dagli Enti preposti, ovvero Arpa e Vigili del Fuoco.
Ulteriori dubbi sorgono in merito alla possibilità concreta di avvalersi della procedura di autocollaudo, alla luce del fatto che molti comuni che ho consultato appartenenti alla Regione Piemonte , hanno istituito con delibera di G.C. le commissioni di collaudo composte ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 14 del 31/05/2004
Infine, ad alimentare le incertezze operative contribuiscono i gestori degli impianti che informati circa l’obbligo della verifica quindicennale, sembrano “cadere dalle nuvole” e suggeriscono di fare riferimento all’agente di zona Questo in quanto le compagnie petrolifere, contattate a mezzo pec, non danno cenni di riscontro.
Si chiede come agire per superare queste criticità, occorre ad esempio fare una comunicazione di avvio procedimento di sospensione dell’attività dell’impianto in attesa di regolarizzazione documentale e collaudo? La L.R. mi pare che non preveda sanzioni della revoca e della chiusura per l’inottemperanza al collaudo quindicennale…
Infine, si può accettare in ogni caso l’autocollaudo e bypassare la commissione ? Grazie.
Parere Regione.pdf (374,0 KB)
Si applica l’autocollaudo. Lo so che la prassi è dura a morire ma il DPR 160/10 lo impone e lo impongono i principi di semplificazione dell’azione amministrativa. La PA deve controllare severamente durante l’esercizio dell’attività.
Vedi qua:
Grazie per le risposte. Se c’è qualche utente che legge dalla Regione Piemonte, è gradito un contributo.
Il Piemonte ha quella famosa circolare che dice che serve il collaudo e che l’autocollaudo potrebbe essere una altra via percorribile in un ottica di spirito di semplificazione.
le circolari non sono fonti del diritto. il DPR 160 essendo di esclusiva competenza statale supera le leggi regionali.
qualcuno mi da gli estremi della sentenza della corte costituzionale che ha detto che il dpr 160 è esclusiva competenza statale e le norme sopravvenute sono illegittime?
la Corte cost. si esprime sulle norme aventi valore di legge. Il giudizio riguarda la legge di autorizzazione all’adozione del DPR. Vedi la sentenza 15/2010
Vedi anche la 247/2020, ad esempio
adesso le apro subito.
Mi sono spostata in Lombardia e mi iniziano a piovere in testa collaudi di distributori di carburanti.
Direi che una risposta contestualizzata alle diverse richieste magari riesce a far cessare il fenomeno.
Grazie Mille