Parto da lontano…
E’ stabilito, con Dec. Dir. 27 luglio 2011, che i comma 6 (vincite in denaro) non possono essere installati all’esterno. Testualmente:
Gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui al precedente articolo 3, qualora gli stessi si trovino all’interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto.
In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno, e comunque al di fuori degli spazi all’uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui al precedente articolo 3.
Poi ci sono quelli senza vincite in denaro
Fino a poco tempo fa, il calcio balilla era classificato come apparecchio elettromeccanico ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 (art. 14-bis, comma 5). Questi non avevano regole specifiche, così come non ce l’ha, ad esempio, ilo gioco delle carte (al netto della TgP).
Con la determinazione direttoriale del 01/06/2021 (Prot.: 172999/RU), viene stabilito:
Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, già installati alla data del 1° giugno 2021, sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-ter). Sul punto vedi poi l’art. 7 della sessa determinazione (vedi qua: Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro ).
Oltre ai parametri, si legge:
Non è consentita l’installazione degli apparecchi al di fuori degli spazi delimitati e controllati dei punti di offerta.
La condizione necessaria pare un po’ generica. Non cita l’esterno o l’interno. A parere mio, il biliardino può essere anche su superficie esterna in concessione a condizione che si tratti di uno spazio delimitato (fioriere, delimitatori, …) e posto in modo che possa essere controllato dall’esercente (tutto molto generico, ma può reggere.)
Se l’esercizio è già in possesso di abilitazione riconducibile all’art. 86 TULPS ( ad esempio è un bar) allora è già abilitato al gioco senza necessità di altra abilitazione. In alternativa, occorre una SCIA con valore di art. 86 TULPS. La TGP occorre in ogni caso.