Salve, poichè molti pubblici esercizi dopo l’entrata in vigore delle leggi 35/2012 e 112/2013, si sentono in diritto di diffondere liberamente musica all’esterno dei loro locali facendola giungere sino all’interno delle abitazioni circostanti (cosiddetti percettori maggiormente esposti interessati dal rumore intrusivo) si chiede di sapere:
cosa si intende per musica d’ascolto ed intrattenimento;
quando la musica supera gli ambiti funzionali del proprio esercizio a quali sanzioni è assoggettabile il titolare?
se il titolare non presenta al comune la domanda di previsione di impatto acustico, prevista dalla legge 447/1995 e dal DPR 227/2011 a quali sanzioni è soggetto e quali provvedimenti amministrativi, deve adottare nei suoi confronti il Comune ossia il dirigente preposto, oltre alle previsioni normative della L.R. di riferimento?
in quali responsabilità può incorrere l’Ente/L’Ufficio se non agiscono?
Sono tematiche molto complesse che richiederebbero approfondimenti. Nel forum fornisco le chiavi di lettura
Non è tanto la musica ma l’organizzazione dell’evento e dell’attività. Ciò determina l’entrare o meno nel campo applicativo dell’art. 68/80 TULPS (metti in relazione con l’abrogazione dell’art. 124 del Reg. TULPS – vedi Diffusione musica dal vivo su pubblica piazza - #2 di mario.maccantelli ). Diverso è il discorso sulla pressione sonora: o sta entro i limiti o sta sopra i limiti di legge. Se sta sopra ai limiti e non gode di un’autorizzazione in deroga a detti limiti, allora è un fatto sanzionabile a prescindere dalla questione TULPS.
Non so cosa intendi per ambiti funzionali. Se le emissioni sonore superano i limiti legali allora si applica l’art. 10 della legge 447/95. Per altre ipotesi si possono applicare le varie disposizioni delle leggi regionali. La legge 447/95 sanziona anche il fatto commesso in violazione di norme applicative regionali e comunali.
Da vedere in base alla normativa regionale. In sintesi, al netto dei riferimenti regionali, vedi qua: Orario massimo musica consentito - toscana - #2 di mario.maccantelli
Se la pressione sonora sta sotto ai limiti può essere sufficiente una dichiarazione che cita una VIAC. Se il soggetto vuole superare i limiti occorre, prima di farlo, un’autorizzazione in deroga che indichi gli ulteriori limiti ai quali si può arrivare e i tempi di esercizio. Per le sanzioni vedi sopra e vedi sotto. In genere, il comune deve prima effettuare una ricognizione della situazione formale, se è ok attiverà l’ARPA ai fini delle misurazioni dei decibel
L’Amministrazione comunale ha il dovere di intervenire e può essere chiamata alla colpa in vigilando. Trovi molte sentenze sul potere dovere del sindaco ai sensi dell’art. 9 della legge 445/97. Vedi, ad esempio, il CdS n. 1372/2013: Il potere di cui al richiamato art. 9 della l. n. 4471995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico
Vedi, poi, il filone della responsabilità pubblica, ad esempio:
Voglio dire quando si dice che la musica non deve valicare lo spazio del p.e. che la diffonde, inteso sia dall’interno che dall’esterno sul proprio dehor, non significa niente?
Questo perché quasi tutti i p.e. che diffondono musica (anche senza spettacolo o intrattenimento), fanno giungere la stessa nelle abitazioni circostanti i cui proprietari sono costretti a chiudere gli infissi anche d’estate.
Ciò che rileva è solo il fatto di superare o meno la soglia stabilita per l’intensità sonora?
Ma non si tratta anche di una violazione di domicilio? Essa si concretizza per l’intrusione di puzzo, olezzi, fumi etc., perché non dovrebbe essere la stessa cosa anche per i rumori?
E’ possibile che sia solo una questione di decibel?
Ed allora non sarebbe più sbrigativo ordinare a tutti i p.e. che diffondono musica all’esterno del locale l’installazione di un sistema di controllo, misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. fonometro) che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati nella valutazione di impatto acustico sulla base delle normative applicabili in materia acustica?
Un pò come succede per il cronotachigrafo .
Speso si trova questa condizione di esercizio in regolamenti comunali. E’ un modo semplice pe risolvere il problema ma resta il problema della verifica: quando valica e quando non valica; e resta il problema della sanzione / intervento. La legge prevede il supermaneto o meno dei limiti espressi in decibel. Il discosro è lungo, vedi limiti di EMISSIONE, IMMISSIONE e DIFFERENZIALI
In sede giudiziale esiste anche il concetto della normale tollerabilità che prescinde dalò mero dato oggettivo dei limiti come indicati sopra. Tutto è da dimostrare in dibattimento. la normale tollerabilità è un fatto più “civilistico” fra vicini ex art. 844 cc. oppure penalemnte rilevante ex art. 659 cp. Quando è un’attività produttiva, la tendenza è quella di applicare la normativa di cul alla legge 447/95 e derivati. Puoi trovare sul web moltissime sentenze che cercano di delineare i confini.
Sarebbe troppo facile e semplice. Prima o poi qualcuno ci penserà omologando dei misuratori self-service. Nel frattempo, vige il concetto che solo un tecnico iscritto all’apposito albo oppure ARPA /ASL può fare le rilevazioni tecniche capaci di dimostrare il rispetto o meno dei limiti di cui sopra.