A seguito di una ispezione della ASL in un impianto sportivo (campo da calcio e spogliatoi) di cui è proprietaria una associazione sportiva sono state riscontrate delle non conformità rispetto alla delibera CONI n.1379/2008.
E’ stata inoltre segnalata la mancata presentazione della SCIA di cui all’art. 11 della Legge Regionale Toscana n.21/2015.
Vi chiedo cosa comporterebbe il mancato adeguamento alla normativa CONI nei tempi concessi dalla ASL? Quali provvedimenti dovrebbe adottare l’amministrazione comunale? L’assenza di SCIA è sanzionabile? Grazie.
La SCIA ai sensi della LR è una presa di posizione della Toscana che non trova un vero presupposto normativo. Inoltre, ai sensi della LR che la prevede, non si rilevano sanzioni applicabili dato che le sanzioni sono previste solo per la SCIA di “palestra”. La SCIA per impianti sportivi è una SCIA “vuota” nel senso che la LR dovrebbe indicarne i contenuti ma non lo fa. Quindi, puoi dire al titolare di presentare la SCIA per evitare problemi ma è una SCIA che serve a poco.
Anche sul parere CONI c‘è confusione. A parere mio, il parere CONI diventa fondamentale se quell’impianto deve ospitare competizioni ufficiali. In altre parole, quando deve essere omologato per fini sportivi. Nella realtà di tutti i giorni sono tantissimi le strutture dell’associazionismo sportivo dilettantistiche senza parere CONI. Se davvero dovessero chiudere, si fermerebbe l’Italia sportiva. L’importante è il rispetto del DM 19/03/96. Lo stesso DM rimanda ai regolamenti CONI ma, come detto, sono cauto nell’affermare che la non conformità CONI sia motivo di chiusura dell’impianto.
Non trova riferimento nella LR. E’ un’indicazione della modulistica regionale. Il regolamento regionale, per sua indicazione esplicita, disciplina solo le palestre:
Conformemente a quanto dispone la l.r. 21/2015, il presente regolamento si limita a disciplinare le strutture in cui viene svolta attività ludico-motorio-ricreativa, a esclusione di quelle in cui è praticata attività sportiva, di natura agonistica e non agonistica, che resta regolata dalle normative delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), organismi confederati nel Comitato olimpico nazionale italiano.
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Che occorra il parere CONI è un fatto ma come detto prima, che questo diventi un’effettiva condizione di esercizio applicabile per ogni tipologia di impianto (compresi quelli amatoriali dove non si svolgono gare) mi pare un azzardo.
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La regione, con la SCIA di impianto sportivo ha creato dei problemi interpretativi. Occorrerebbe una modifica normativa per arrivare a una disciplina certa e alle relative sanzioni.Allo stato attuale se non viene presentata la SCIA, che cosa accade?
A parere mio, diventa difficile intervenire dato che l’art. 11 della LR indica l’obbligo della SCIA ma dice anche che la SCIA attesta ciò che viene previsto dal regolamento regionale. Il regolamento regionale si applica solo alle palestre (da qui il problema della mancanza dei contenuti della SCIA che devono essere previsti da una norma - vedi d.lgs. n. 216/2026). In ogni caso, si può citare il precedente della sentenza del TAR Toscana n. 258/2025 e relativo CdS 7/2026 che danno ragione al comune che ha chiuso una palestra (lì si legge palestra) benché qualificata anche come impianto sportivo.
Io resto del parere che la SCIA di impianto sportivo ad oggi è di fatto inapplicabile.