Impianto sportivo privo di parere CONI ex RDL 302/1939 e ex DM 18.03.1996

Abbiamo di recente convocato la Commissione Tecnica comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per una palestra comunale con annessa piscina coperta a seguito di lavori di ristrutturazione (adeguamento sismico e aumento della capienza grazie all’apertura di una via d’uscita aggiuntiva), già completati senza che la segreteria della Commissione ne sapesse nulla. Non è stato invitato il CONI come invece prescritto dal DM 18.03.1996, su indicazione dell’ufficio tecnico, perché né per il progetto originario né per le recenti modifiche è stato chiesto o ottenuto il parere dello stesso come previsto invece dal RDL 2 febbraio 1939, n. 302. Cosa comporta l’assenza di questo parere? Il tecnico comunale mi dice che sia necessario solo in caso di realizzazione/modifica di un impianto sportivo attingendo a contributi del CONI stesso. Io nel RDL non leggo questa specifica.

Ad ogni modo, il complesso sportivo in questione aveva già un parere favorevole della Commissione Tecnica provinciale di Vigilanza risalente all’anno 2004. Anche in questo frangente il CONI non era presente; non so tuttavia se vi fosse stato invitato.

Il parere ex art. 80 TULPS è stato chiesto sia per la visione di eventi sportivi, sia extra sportivi (es. piccoli concerti, conferenze, piccole rappresentazioni teatrali). Per questi ultimi (gli eventi extra sportivi), non ravviso problemi al fine del rilascio della licenza ex art 68 TULPS, ottenuto il parere favorevole della Commissione anche perché il parere CONI ex RDL 302/1939 credo riguardi l’uso sportivo dell’impianto

Sono invece in difficoltà per i primi (eventi sportivi). Su mia richiesta, la Commissione, senza farlo verbalizzare, mi spiega che il CONI è necessario solo per la visione di eventi dallo stesso organizzati e riconosciuti, anche attraverso la Federazione sportiva competente. Nessun problema quindi, secondo la Commissione per quegli eventi svolti in autonomia, senza tesseramento e quindi ‘amatoriali’ (es. partita di pallavolo tra frazioni). Leggendo il DM 18.03.1996 vedo invece che il suo campo di applicazione sono gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle relative Federazioni sportive, sempre che gli spettatori siano presenti in numero superiore a 100. Sarei quindi propenso a pensare che è sufficiente che nell’impianto sportivo venga svolto uno sport riconosciuto dal CONI per rientrarvi (a meno che gli spettatori non rimangano sotto il limite di 100). Sapreste darmi indicazioni in tal senso?

Ringrazio e saluto cordialmente

Nessuno può darmi qualche indicazione?

L’assenza del parere ex RDL rende illegittima la dichiarazione di pubblica utilità del progetto, quindi, ad esempio, non sarebbe possibile procedere a espropriazioni per la sua costruzione. L’assenza del parere CONI non rende illegittimo l’impianto. Il parere CONI serve anche per omologare l’impianto in caso di gare. A parere mio, se non c’è il parere CONI allora non è un impianto sportivo in senso stretto ma sarà un luogo dove praticare attività motoria (che poi coinciderà con quella sportiva ma, formalmente, non potrebbe essere chiamata tale). Questo, con tutto qyelle che ne deriverebbe anche nei confronti degli uetenti.

vedi: https://pareri.coni.it/Manuale_Pareri_Utente.pdf

e vedi il regolamento con le varie tipologie di parere:

Concordo

Guarda l’art. 20 del DM 19/03/96. Anche se sono impianti sotto ai 100 spettatori, per essere impianti sportivi, devono essere conformi ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I.