un operatore su area pubblica in accordo con il proprietario vorrebbe esercitare nell’area privata di un agriturismo. Mi risulta che ciò non sia consentito, è corretto? Fa differenza il tipo di autorizzazione in possesso dell’operatore (AoB)? Il dott. Chiarelli in un video su YouTube spiega che per poter esercitare il proprietario del terreno dovrebbe mettere a disposizione il terreno al comune per mettere a bando il posteggio, è l’unica via percorribile? si potrebbe eventualmente proporre di presentare una scia per la somministrazione di alimenti e bevande? grazie.
(regione Emilia Romagna)
Parto con il dire che se manca l’area pubblica, allora non è “commercio su area pubblica”. Il titolo posseduto dal commerciante non è, quindi, idoneo, all’esercizio dell’attività prospettata. Possiamo poi discutere di che cosa si tratti ma, sicuramente, non è commercio su AAPP.
Parola più parola meno, in base alle norme regionali, per commercio su aree pubbliche, si intendono le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
Per aree pubbliche, si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico (servitù formale opponibile a terzi). Da altro punto di vista potrei dirti che su quel terreno, il comune deve poter applicare il suo regolamento del commercio su AAPP e le regole pubblicistiche per la scelta degli operatori (lo potrebbe fare nella proprietà privata di qualcuno? Direi di no).
Quindi, a parere mio, l’elemento di base per definire il commercio su AAPP è la disponibilità giuridica dell’area da parte di un soggetto pubblico, area in cui si recono i commercianti. In quell’area il comune deve poter applicare le norme e il regolamento sulla gestione del suolo ai fini commerciali con le dovute garanzie di imparzialità . In altre parole, i commercianti non devono poter vantare diritti reali (o comunque un possesso esclusivo) ma devono soggiacere alle regole di accesso basate sull’imparzialità e l’evidenza pubblica.
Nel caso di specie, l’esercente va a costituire un esercizio in sede fissa, ancorché temporaneo. Potrebbe anche abilitarsi come tale ma manca la destinazione d’uso compatibile. Tutti lo potrebbero fare ma è chiaro che la destinazione d’uso residenziale o agricola non è compatibile con l’esercizio commerciale. pensa ad ogni giardino bordo strada trasformato in esercizio commerciale tramite chiosco. Per altri aspetti, sarebbe poi rilevante, da un punto di vista urbanistico-edilizio, la valometria commerciale su area privata (qui si aprirebbe un altro discorso).
Si veda il TAR Napoli n. 3622/2012 relativamente all’esercizio su aree private. Il Comune ha legittimamente sanzionato un operatore itinerante che esercitando stabilmente su area privata aveva dato vita, nei fatti, ad un esercizio di vendita/somministrazione in sede fissa.