Operatore su area pubblica vorrebbe esercitare su area privata

un operatore su area pubblica in accordo con il proprietario vorrebbe esercitare nell’area privata di un agriturismo. Mi risulta che ciò non sia consentito, è corretto? Fa differenza il tipo di autorizzazione in possesso dell’operatore (AoB)? Il dott. Chiarelli in un video su YouTube spiega che per poter esercitare il proprietario del terreno dovrebbe mettere a disposizione il terreno al comune per mettere a bando il posteggio, è l’unica via percorribile? si potrebbe eventualmente proporre di presentare una scia per la somministrazione di alimenti e bevande? grazie.
(regione Emilia Romagna)

Parto con il dire che se manca l’area pubblica, allora non è “commercio su area pubblica”. Il titolo posseduto dal commerciante non è, quindi, idoneo, all’esercizio dell’attività prospettata. Possiamo poi discutere di che cosa si tratti ma, sicuramente, non è commercio su AAPP.

Parola più parola meno, in base alle norme regionali, per commercio su aree pubbliche, si intendono le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
Per aree pubbliche, si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico (servitù formale opponibile a terzi). Da altro punto di vista potrei dirti che su quel terreno, il comune deve poter applicare il suo regolamento del commercio su AAPP e le regole pubblicistiche per la scelta degli operatori (lo potrebbe fare nella proprietà privata di qualcuno? Direi di no).

Quindi, a parere mio, l’elemento di base per definire il commercio su AAPP è la disponibilità giuridica dell’area da parte di un soggetto pubblico, area in cui si recono i commercianti. In quell’area il comune deve poter applicare le norme e il regolamento sulla gestione del suolo ai fini commerciali con le dovute garanzie di imparzialità . In altre parole, i commercianti non devono poter vantare diritti reali (o comunque un possesso esclusivo) ma devono soggiacere alle regole di accesso basate sull’imparzialità e l’evidenza pubblica.

Nel caso di specie, l’esercente va a costituire un esercizio in sede fissa, ancorché temporaneo. Potrebbe anche abilitarsi come tale ma manca la destinazione d’uso compatibile. Tutti lo potrebbero fare ma è chiaro che la destinazione d’uso residenziale o agricola non è compatibile con l’esercizio commerciale. pensa ad ogni giardino bordo strada trasformato in esercizio commerciale tramite chiosco. Per altri aspetti, sarebbe poi rilevante, da un punto di vista urbanistico-edilizio, la valometria commerciale su area privata (qui si aprirebbe un altro discorso).

Si veda il TAR Napoli n. 3622/2012 relativamente all’esercizio su aree private. Il Comune ha legittimamente sanzionato un operatore itinerante che esercitando stabilmente su area privata aveva dato vita, nei fatti, ad un esercizio di vendita/somministrazione in sede fissa.