Come ho detto in altre occasioni, le toelettature e le pensioni per animali (più per prassi che per vera esigenza normativa), soggiacevano alla procedura abilitativa dell’art. 17 del vecchio reg. veterinario statale, ovvero il DPR 320/1954. In pratica, in un’ottica allargata, rappresentavano una c.d “stalla di sosta” dove l’animale riceve delle cure temporanee per il suo benessere. Il DPR 320/1954 è stato abrogato dal d.lgs. n. 136/2022. Allo stato attuale si è creato un vuoto normativo. Se si vede il d.lgs. n. 136/2022, possiamo notare l’art. 10 in merito agli obblighi dei “professionisti” degli animali, mancano, però, i decreti attuativi. Ne rilevo un paio ma non riguardano il caso di specie. Comunque senti la ASL sul DM 06/09/2023 in materia di formazione per gli operatori degli animali.
Per prassi si applica ancora una procedura di SCIA ma senti il SUAP del tuo comune. Vedi, ad esempio, quella delle Marche:
Detto questo, in genere la destinazione d’uso richiesta è quella agricola. Le categorie catastali sono una questione fiscale. La compatibilità edilizia/urbanistica è un’altra cosa. Spesso la categoria catastale segue quella edilizio-urbanistica ma non è detto. Il governo del territorio è un aspetto comunale. Sta al comune indicare “cosa” “dove” in base alla pianificazione urbanistica.
Non so se nella tua regione c’è della normativa ad hoc.
Vedi anche: Lombardia: apertura attività pensione per cani su terreno agricolo