Buongiorno a Voi.
Sorge un dubbio sul contenuto del comma 3 dell’articolo 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. o meglio, del suo (eventuale) coordinamento con la disposizione del comma 2 riferita nello specifico al limite di capienza a 200 persone.
In pratica, la possibilità concessa di non avvalersi della Commissione provinciale o comunale - salve le disposizioni del 141-bis e 142 per i controlli di cui al c. 1, lett. e) nonchè le verifiche delle condizioni di sicurezza dei luoghi - per quegli eventi i cui allestimenti sono già stati oggetto di agibilità favorevole della stessa commissione nel biennio precedente, deve intendersi estesa a tutte le manifestazioni indipendentemente dalla capienza oppure deve essere contemporaneamente rispettato anche il limite di 200 persone previsti dal comma 2?
Se trova applicazione la suddetta “deroga biennale”, la Commissione deve comunque intervenire in qualche fase istruttoria come in sede di esame del progetto o sopralluogo dopo gli allestimenti?
Faccio sintesi ad uso di tutti
Art. 80 TULPS
L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto VERIFICARE da una commissione tecnica
- la solidità e la sicurezza dell’edificio
- l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Art. 141 Reg. TULPS
Per l’applicazione dell’articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) ESPRIMERE IL PARERE SUI PROGETTI di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) VERIFICARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ, DI SICUREZZA e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) ACCERTARE LA CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E LA VISIBILITÀ DELLE SCRITTE E DEGLI AVVISI per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
[omissis]
e) CONTROLLARE CON FREQUENZA che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE il PARERE, le VERIFICHE e gli ACCERTAMENTI di cui al primo comma SONO SOSTITUITI, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 PER L’ESERCIZIO DEI CONTROLLI DI CUI AL PRIMO COMMA, LETTERA E), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, NON OCCORRE UNA NUOVA VERIFICA PER GLI ALLESTIMENTI TEMPORANEI che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, ABBIA GIÀ CONCESSO L’AGIBILITÀ IN DATA NON ANTERIORE A DUE ANNI.
IN SINTESI
Fatti salvi i controlli periodici di cui alla lett. e) citata, per i quali sarà la stessa CCVLPS a darsi delle regole in base al tipo di impianto autorizzato, le VERIFICHE in sede di abilitazione di eventi temporanei sono omesse per ripetizioni degli stessi entro l’arco temporale dei due anni dalla precedente verifica. La prassi predominante vuole che questo meccanismo si applichi anche quando la verifica è sostituita dalla asseverazione del tecnico. La PA competente può abilitare l’evento ripetuto entro due anni grazie ad una dichiarazione che nulla è variato rispetto al pacchetto abilitativo precedente (fatti salvi il corretto montaggio e altre dichiarazioni su impianti vari…). Resta inteso che la CCVLPS può sempre procedere a controllo periodico sul posto ai sensi della lett. e) citata.
Buongiorno
in merito alla possibilità di dichiarare che nulla è mutato rispetto a quanto abilitato dall CCVLPS nel biennio precedente, tale dichiarazione può essere fatta anche da un soggetto diverso rispetto al precedente che aveva richiesto il parere alla Commissione?
Mi spiego meglio: nell’estate 2022 il soggetto X ha organizzato concerto in piazza, quindi convocato la CCVLPS la quale ha rilasciato parere favorevole. quest’anno il soggetto Y ha intenzione di organizzare manifestazione uguale identica a quello dello scorso anno… su che base può dichiarare che nulla è mutato?
è fattibile?
grazie
L’art. 141 del Reg. TULPS non detta una procedura, si limita a dire che non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.
A parere mio è fattibilissimo, l’art. 80 TULPS riguarda l’agibilità di sicurezza dell’impianto a prescindere dall’elemento soggettivo. Il nuovo esercente deve poter dichiarare che ha preso visione degli atti che hanno portato al rilascio della prima agibilità e, susseguentemente, fare le relative dichiarazioni su corretto montaggio, approntamento, ecc. in aderenza al titolo abilitativo e alla documentazione tecnica a corredo.
Riprendo questo topic per fare un quesito.
La dichiarazione che nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato dalla CCVLPS o da quanto asseverato dal tecnico in caso di evento sotto i 200 spettatori, deve essere fatta dall’organizzatore o dal un tecnico abilitato?
In realtà la legge non prevde una dichiarazione dice, soltanto, che l’agibilità vale 2 anni. In questi due anni puoi ripetere “n” volte lo stesso evento (se è lo stesso evento).
Il pubblico spettacolo resta sottoposto all’art. 68 TULPS anche in quei 2 anni. Detto questo, spetta al comue prevedere con atto a contenuto generale la disciplina di tali fattispecie. A parere mio è sufficiente che sia il titolare esercente che si assume la responsabilità dell’all’estimento al netto di eventuali dichiarazioni di corretto montaggio o simili. La CCVLPS deve comunqua “controllare con frequenza…”
Detto questo, potrebbe comunaue essere una SCIA asseverata ai sensi dell’art. 38-bis del DL 76/20
La disposizione dell’art. 141 del Reg. TULPS ci dice:
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l’esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.