Faccio sintesi ad uso di tutti
Art. 80 TULPS
L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto VERIFICARE da una commissione tecnica
- la solidità e la sicurezza dell’edificio
- l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Art. 141 Reg. TULPS
Per l’applicazione dell’articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) ESPRIMERE IL PARERE SUI PROGETTI di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) VERIFICARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ, DI SICUREZZA e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) ACCERTARE LA CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E LA VISIBILITÀ DELLE SCRITTE E DEGLI AVVISI per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
[omissis]
e) CONTROLLARE CON FREQUENZA che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE il PARERE, le VERIFICHE e gli ACCERTAMENTI di cui al primo comma SONO SOSTITUITI, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 PER L’ESERCIZIO DEI CONTROLLI DI CUI AL PRIMO COMMA, LETTERA E), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, NON OCCORRE UNA NUOVA VERIFICA PER GLI ALLESTIMENTI TEMPORANEI che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, ABBIA GIÀ CONCESSO L’AGIBILITÀ IN DATA NON ANTERIORE A DUE ANNI.
IN SINTESI
Fatti salvi i controlli periodici di cui alla lett. e) citata, per i quali sarà la stessa CCVLPS a darsi delle regole in base al tipo di impianto autorizzato, le VERIFICHE in sede di abilitazione di eventi temporanei sono omesse per ripetizioni degli stessi entro l’arco temporale dei due anni dalla precedente verifica. La prassi predominante vuole che questo meccanismo si applichi anche quando la verifica è sostituita dalla asseverazione del tecnico. La PA competente può abilitare l’evento ripetuto entro due anni grazie ad una dichiarazione che nulla è variato rispetto al pacchetto abilitativo precedente (fatti salvi il corretto montaggio e altre dichiarazioni su impianti vari…). Resta inteso che la CCVLPS può sempre procedere a controllo periodico sul posto ai sensi della lett. e) citata.