E’ possibile rilasciare nuove licenze NCC se l’ente aveva stabilito come numero da assegnare 23 e se ne ritrova attive solo 18? O vige il divieto di rilascio previsto dall’art.4-ter co.6 LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”? (link Gazzetta Ufficiale)
Nel citato articolo si parla di “nuove autorizzazioni”, potrebbe riferirsi solamente alla possibilità di ampliamento da parte dei comuni del numero massimo di licenze da attribuire? O fa riferimento al mero rilascio di nuove autorizzazioni anche in caso di licenze libere e assegnabili per l’ente?
Grazie per l’attenzione e le vostre risposte.
In sintesi, dapprima, il blocco al rilascio di nuove autorizzazioni è stato disposto con DL n. 143/2018, in vigore dal 30/12/2018 – GU n. 301 del 29/12/2018.
… 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
Nel preambolo del DL si legge:
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire, nell’imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2018 stabilito dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e di consentire l’adozione degli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;
Il DL n. 143/2018 non è stato convertito ma con DL n. 135 del 14/12/2018, come convertito dalla legge n. 12/02/2019, è stata riproposta la stessa disposizione. In particolare, la disposizione in questione è stata introdotta nel DL 135/2018 dalla legge di conversione: è entrata in vigore il 13/02/2019. Al contempo, è stato abrogato il DL n. 143/2018
Quindi, dal 30/12/2018 al 12/02/2019, la disposizione era in vigore ai sensi del DL n. 143/2018. Dal 13/02/2019, senza soluzione di continuità, è in vigore ai sensi del DL n. 135/2018. Per prassi giuridica, non si cita la legge di conversione ma resta, nell’ordinamento giuridico, il DL così come convertito.
Relativamente al blocco del rilascio di nuove autorizzazioni, dal tenore letterale della disposizione si può evincere si applichi anche nei confronti di quei comuni che hanno già pubblicato un bando ma non abbiano già rilasciato le autorizzazioni al 30/12/2018: il bando potrà essere portato a termine ma l’effettivo rilascio delle nuove autorizzazioni resterà congelato fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese TAXI e NCC. Infatti, l’indicazione esplicita al “rilascio” porta a ritenere che il blocco riguardi proprio l’ultima fase delle eventuali procedure pubbliche già avviate ma non ancora concluse.
A parere mio, le autorizzazioni decadute o revocate, al contrario, possono essere riassegnate: non sono nuove. Nel tuo caso direi che è più attinente alla norma NON rilasciare le 5 autorizzazioni in questione.
Tuttavia (parere mio), dato che il blocco persiste, a questo punto, sine die, si potrebbe anche iniziare a forzare la mano e vedere che succede. Da altro punto di vista, non si può tenere bloccato un intero settore per anni e anni dimenticandosi di provvedere. Mi piacerebbe vedere che cosa accadesse se la questione arrivasse davanti a un giudice.