Per un complicato meccanismo giuridico, era precluso ai Comuni, già da qualche anno, di bandire nuove autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di NCC (vedi: Noleggio con conducente - Due quesiti - n°2 da mario.maccantelli - Rilascio nuove autorizzazioni ncc - n°2 da mario.maccantelli).
Come previsto dal DL 135/2018, il blocco avrebbe dovuto persistere fino alla operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese TAXI e NCC. Tale registro è stato istituito con decreto ministeriale n. 4/2020. Tuttavia, il Ministero competente, un attimo dopo aver istituito il registro, ha previsto, in pratica, un’altra sub-condizione per arrivare alla rimozione del blocco: la piena operatività del registro è subordinata all’adozione del decreto ministeriale relativo alle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico.
Il TAR Lazio giudica illegittima l’ulteriore condizione prevista dal Ministero in ordine a due motivazioni principali:
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il DL 135/2018 si è limitato a prevedere la moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla sola operatività del registro. Collegare, poi, l’operatività del registro all’adozione di ulteriore decreto riguardante il foglio di servizio elettronico è un’imposizione arbitraria non giustificata né da motivi formali (manca la copertura legale) né sostanziali (il registro può funzionare anche senza foglio di servizio elettronico);
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in via di principio, l’art. 41 Cost. afferma la piena libertà di iniziativa economica che può essere compressa solo dalla legge per rilevanti motivi di utilità sociale. La misura ministeriale, in sintesi, è vista dal giudice come protezionista in favore del comparto TAXI. Testualmente: “tesa a perseguire uno scopo di tipo protezionistico, risolvendosi in una misura adottata appannaggio degli interessi economici di una specifica e ben individuata categoria di operatori, attiva in un mercato merceologico contiguo a quello nel quale operano le imprese esercenti il servizio di NCC”.
In definitiva, il TAR annulla il decreto che ha sospeso l’operatività del registro informatico nazionale in attesa della previsione specifiche del foglio di servizio in formato elettronico.
Questa sentenza, dato che annulla un provvedimento ministeriale, ha effetti generali per ogni amministrazione comunale.
Ecco la sentenza:
TARLazio_6068-24_NCC.pdf (409,5 KB)
Vedi anche: Blocco autorizzazioni NCC - La Corte Costituzionale valuta la legittimità costituzionale