Buongiorno, in base all’art.19 della L.241/90, nella sua nuova formulazione, se si dispone invito a conformare è obbligatorio disporre il divieto di prosecuzione. Voi come vi comportate nel caso in cui si tratti di irregolarità comunque facilmente sanabili e per le quali l’adozione del divieto di prosecuzione sarebbe eccessiva? Inoltre, che differenza c’è la questo divieto di prosecuzione e la sospensione che, sempre ai sensi dell’art.19, può essere disposta nel caso di pericolo per la salute etc…? Grazie
A meno che non mi sia perso qualcosa in queste ferie, l’art. 19 non è stato modificato di recente. L’art. 19, comma 3 ammette la conformazione senza sospensione. La sospensione è necessaria in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale
Vedi qua:
SCIA.pdf (53,1 KB)
Ciao Mario, per altri motivi stavo leggendo il file in allegato e ho trovato questo inciso. Anche io rileggendo l’art.19 non vedo questo tipo di prescrizione; sarà una bozza del disegno di legge o magari SCIA in materia edilizia?
roba vecchia. La legge 241/90 è stata modificata tantissime volte. Nel 2015 la versione era quella che citi